Altre imposte indirette e altri tributi
11 Ottobre 2024
La C.G.T. di Palermo (sentenza n. 2058/2024) afferma che si applica l’imposta di registro al 9% e non al 15% per la costituzione del diritto di superficie anche sui terreni agricoli.
Il caso trattato dai giudici palermitani riguarda un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione, nella misura del 9%, dell’imposta di registro relativa alla costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo. Ritiene infatti l’Amministrazione Finanziaria che a tale fattispecie si debba applicare l’aliquota del 15% in ragione di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, terzo periodo Tariffa Parte prima del D.P.R. 131/1986, il quale prevede che: “Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 15%”.
I giudici di primo grado smentiscono la posizione dell’Agenzia delle Entrate.
In accoglimento della tesi del contribuente richiamano i principi espressi dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza 3461/2021, che si era espressa per l’applicazione dell’aliquota del 9% in luogo di quella del 15%. A parere dei giudici, infatti, alla costituzione del diritto di superficie non deve applicarsi il terzo periodo del soprarichiamato art. 1, c. 1 Tariffa Parte prima del D.P.R. 131/1986, bensì il primo periodo il quale prevede l’aliquota del 9% agli: “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.