Accertamento, riscossione e contenzioso

21 Novembre 2024

Corte di Cassazione, valore probatorio precluso ai documenti tardivi

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14.11.2024, n. 29434, si è pronunciata sull’ammissibilità di documenti prodotti tardivamente (solo nel corso di giudizio di primo grado).

In tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione Finanziaria a fornire dati e notizie, di cui all’art. 32, c. 4 D.P.R. 600/1973, assolve alla funzione di assicurare, in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria, un confronto preventivo tra Fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì a evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e dell’esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.

Per giurisprudenza costante della Cassazione, ribadita anche nella sentenza in esame, tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta all’eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio.

Essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dall’art. 32, c. 5, depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile (tra le altre Cass. 6.10.2021, n. 27045 e 11.02.2021, n. 3442).

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