Diritto del lavoro e legislazione sociale
10 Giugno 2024
La Commissione interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha fornito il proprio parere rispetto alle modalità di erogazione della formazione con riferimento, in particolare, al numero massimo dei partecipanti a ogni corso (interpello n. 2/2024).
Il Ministero del Lavoro, per il tramite della Commissione Interpelli, risponde al quesito posto dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”: «È da ritenersi conforme all’ACSR del 21.12.2011, relativamente alle modalità della formazione del personale ex art. 37, c. 2 D.Lgs. 81/2008, un accordo “aziendale” che, nel rispetto del dettato di cui al punto 5-bis dell’ACSR, preveda un numero di studenti, equiparabili ai lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35 di cui al punto 2 dell’ACSR?».
La Commissione, richiamando l’art. 37 D.Lgs. 81/2008, ribadisce il dovere del datore di lavoro di assicurare a ogni lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stabiliti dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali.