Accertamento, riscossione e contenzioso
01 Febbraio 2021
Una circolare indirizzata ai reparti operativi fornisce una serie di indicazioni e il relativo verbale di constatazione per le violazioni in materia di trasmissione telematica degli scontrini.
Il comando generale della Guardia di Finanza, “III Reparto operazioni, Ufficio Tutela Entrate”, ha fornito le principali istruzioni per l’esecuzione dei controlli strumentali sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, c. 1 D.Lgs. 127/2015, corredandola del nuovo modello di processo verbale di constatazione che recepisce le nuove sanzioni e le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).
In particolare, la sanzione per ciascuna operazione è pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, ai sensi dell’art. 6, c. 2-bis D.Lgs. 471/1997, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione o di memorizzazione e di trasmissione con dati errati e/o incompleti, con un minimo di € 500; in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici, laddove il corrispettivo non risulti annotato nel registro di emergenza, compresa la sanzione amministrativa per mancata e/o tempestiva richiesta di intervento in manutenzione o di verificazione periodica degli strumenti tecnologici, di cui all’art. 2, c. 4 D.Lgs. 127/2015, l’importo varia da da 250 a 2.000 Euro.
A tali sanzioni si aggiungono quelle di mancata emissione di scontrini e ricevute, mentre per l’omessa o tardiva trasmissione o la trasmissione con dati non corretti o incompleti che non abbia inciso sulla determinazione e liquidazione del tributo, la sanzione è applicata in misura fissa e risulta pari a 100 Euro, ai sensi dell’art. 11, c. 2-quinquies D.Lgs. 471/1997.
In caso di omessa installazione degli apparecchi telematici si rende applicabile una sanzione variabile da 1.000 a 4.000 Euro; per la manomissione o l’alterazione dei registratori e conseguente uso di detti strumenti non conformi, si rende applicabile una sanzione compresa tra 3.000 e 12.000 Euro, sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’art. 11, c. 5-bis D.Lgs. 471/1997, con applicazione delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 12, cc. 2 e 3 D.Lgs. 471/1997, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri o di omessa installazione ovvero manomissione o alterazione dei registratori telematici.
Con la recente legge di Bilancio (L. 178/2020) è stato chiarito che la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e, a richiesta del cliente, la consegna del documento fiscalmente valido deve essere eseguita non oltre il momento di ultimazione dell’operazione che corrisponde all’atto di consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.
Quindi, in caso di cessione di beni senza contestuale pagamento del prezzo, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere il documento fiscale con evidenza del corrispettivo non riscosso alla consegna, mentre al momento della ricezione del pagamento del corrispettivo non deve generare un nuovo documento commerciale, essendosi già in precedenza perfezionato il momento impositivo; sarà sufficiente l’emissione della sola quietanza.
Nel caso di una prestazione di servizi, invece, stante il fatto che il momento impositivo si realizza al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 633/1972, in caso di assenza di pagamento, sebbene l’imposta non risulti ancora esigibile, l’operazione deve essere memorizzata con contestuale emissione di un documento commerciale e con indicazione del corrispettivo non riscosso cui seguirà, al momento dell’incasso, la generazione di un nuovo ed ulteriore documento che dovrà richiamare gli elementi identificativi di quello già emesso e consegnato.