Imposte dirette

26 Marzo 2024

La correzione dell’errore contabile sana anche l’errore fiscale

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sull’effetto di trascinamento fiscale della correzione degli errori contabili, rappresentando conclusioni diverse a seconda che l’errore riguardi l’Ires e l’Irap oppure l’Ace.

Con la risposta all’interpello n. 73/2024 avente a oggetto le nuove regole di correzione degli errori contabili in bilancio, con contestuale riflesso correttivo anche sul versante fiscale, l’Agenzia delle Entrate è stata investita della questione relativa agli effetti fiscali ai fini Ires, Irap e Ace che derivano dalla correzione nel bilancio chiuso al 31.12.2022, secondo i criteri di correzione del cosiddetto errore rilevante come indicati dal principio OIC 29, dei maggiori canoni di leasing (inclusi quelli di prefinanziamento) e delle quote di maxi canone imputate per un ammontare maggiore a quello di corretta competenza, relativamente ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

In altri termini, il quesito riguardava la possibilità di attribuire rilevanza fiscale (da perseguire attraverso apposite variazioni in diminuzione nella dichiarazione fiscale relativa al periodo d’imposta 2022) ai rappresentati errori contabili stornati attraverso una rettifica negativa in conto al saldo degli utili portati a nuovo.

L’Agenzia delle Entrate dapprima sottolinea come, per il principio OIC 29, l’errore consista nell’impropria corretta applicazione di un principio contabile, qualora al momento in cui viene commesso le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. L’errore può, quindi, causalmente derivare da errori matematici, erronee interpretazioni di fatti, condotte di negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili.

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