Amministrazione del personale
14 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione, con ordinanza 30.07.2024, n. 21299, ha confermato che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legislazione europea per i licenziamenti collettivi si devono applicare anche ai dirigenti.
Al giudizio della Corte di Cassazione si è giunti a seguito di un ricorso proposto da un’azienda avverso una sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato a un proprio dirigente e che l’ha condannata al pagamento dell’indennità ex art. 24, c. 1-quinquies L. 223/1991 nella misura di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
In particolare, la Corte d’appello non ha condiviso le conclusioni del Tribunale territoriale in merito all’applicabilità dell’articolo citato alle sole procedure previste per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale, escludendo quelle relative ai licenziamenti collettivi post-mobilità, come quello in esame, e ha accolto, invece, la domanda proposta “in base a interpretazione conforme al diritto UE della disposizione in esame, introdotta dall’art. 16 L. 161/2014”.
Gli Ermellini, nel ribadire la correttezza della sentenza d’appello, hanno confermato che, nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, si applicano le disposizioni “di cui all’art. 4 L. 223/1991” e, “quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro”.