Amministrazione e bilancio
22 Maggio 2024
Il 3% dell’utile annuale dovuto ai fondi mutualistici deve essere versato entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio delle società cooperative aderenti alle associazioni. L’omissione può comportare la decadenza dalle agevolazioni.
Quota parte dell’utile d’esercizio delle società cooperative è soggetta a destinazioni obbligatorie ex lege nella misura seguente:
L’obbligo di destinazione (rectius, versamento) al fondo mutualistico, che è previsto dall’art. 2545-quater c.c. post-riforma, in realtà, era già previsto dall’art. 11, cc. 4 e 6 L. 31.01.1992, n. 59, norma alla quale fare riferimento per l’individuazione della percentuale dell’utile da versare al fondo ivi stabilita, appunto, nel 3%.
L’obbligo riguarda, indistintamente, tutte le società cooperative, con termini e modalità di versamento diversi a seconda dell adesione o meno alle associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute. Il termine per l’effettuazione del versamento è variabile:
Per le aderenti, il termine è quindi variabile in relazione alla data di approvazione del bilancio nel termine ordinario, oppure nel maggior termine ex art. 2364, c. 2 c.c.
Trimestrale dedicato agli aspetti fiscali, amministrativi e del lavoro delle società cooperative.
Anche le modalità di versamento sono diverse, sempre in relazione all’adesione o meno alle centrali cooperative:
Oltre che del maggiore termine per il versamento, le cooperative non aderenti beneficiano anche della possibilità di provvedere al versamento mediante compensazione con qualsiasi altro credito utilizzabile nel mod. F24.
L’ammontare minimo del versamento è previsto in 10,33 euro, importo al di sotto del quale il versamento non deve essere eseguito.
L’importo da versare è pari al 3% dell’utile netto di esercizio (voce 21 del Conto Economico) maggiorato delle eventuali somme destinate (preaccantonate) alle riserve indivisibili e al netto della quota parte dell’utile destinato ai seguenti scopi:
In caso di adesione plurima (a più associazioni contemporaneamente) il versamento deve essere ripartito in quote uguali, mentre in caso di variazioni intervenute in corso d’anno nell’adesione ad associazione o revoca della stessa, il versamento deve essere effettuato pro-rata temporis rapportato a giorni.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 27.02.2013, n. 34462, ha precisato che l’omissione del versamento, oltre alle sanzioni pecuniarie, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura (es. contributi pubblici) e l’adozione di provvedimenti dell’autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002, quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo e la liquidazione coatta amministrativa.