Altre imposte indirette e altri tributi
14 Settembre 2020
L'esenzione Ires di cui all'art. 10 D.P.R. 601/1973 non opera per le attività commerciali anche se accessorie alle attività agricole. Non convince, invece, il criterio di determinazione della base imponibile Irap.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello 5.08.2020, n. 245, è intervenuta sul tema dell’applicazione dell’esenzione ex art. 10 D.P.R. 601/1973 alle cooperative agricole miste. Per cooperative agricole miste si intendono quelle cooperative che accanto all’attività principale agricola svolgono anche un’attività non prevalente di tipo commerciale.
La cooperativa istante ha rappresentato di svolgere a favore dei soci anche un’attività accessoria di fornitura di beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, accanto alle attività agricole di allevamento e manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dei prodotti conferiti. Ad avviso dell’istante, la cura del ciclo biologico rappresenterebbe una fase preliminare e indispensabile per la realizzazione delle attività agevolabili e l’esenzione di cui all’art. 10 D.P.R. 601/1973, non abbraccerebbe solo i redditi conseguiti con le attività agricole “tipiche” richiamate nel medesimo art. 10, ma anche i redditi conseguiti dall’attività di “fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico“, restando esclusi dall’agevolazione unicamente i redditi derivanti dalle vendite effettuate nei confronti dei terzi, che rappresentano una mera attività commerciale.
L’Agenzia delle Entrate ha espresso un parere diverso, precisando che solo le attività agricole richiamate nell’art. 10 beneficiano dell’esenzione, mentre deve essere assoggettata a tassazione tutta l’attività commerciale, a prescindere dal fatto che sia rivolta o meno ai soci della cooperativa o che abbia un carattere accessorio all’attività agricola. Pertanto, sul piano fiscale, la cooperativa deve distinguere i dati relativi alle 2 attività, quella esente e quella non esente, per operare le corrette variazioni in dichiarazione. Nel quadro RF del modello Redditi la cooperativa indicherà quindi il valore aggregato risultante dalla somma delle variazioni in aumento e in diminuzione, calcolate in base alle disposizioni fiscali che regolano le due attività.
Per l trattamento fiscale dei costi promiscui, l’Agenzia fa rinvio alla disposizione contenuta nell’art. 109, c. 5 del Tuir.
Non convince invece la posizione del Fisco in ordine alla tassazione ai fini Irap delle predette attività commerciali, laddove si ritiene non applicabile il criterio proporzionale indicato nella risoluzione 18.07.2017, n. 93, che prevede la determinazione della quota del valore della produzione da tassare ai fini Irap sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività commerciale e l’ammontare complessivo dei ricavi. La non applicabilità poggerebbe sul fatto che l’istante non svolge un’unica attività in parte imponibile e in parte esclusa da tassazione, ma svolge 2 attività, l’una agricola e l’altra commerciale, da cui derivano redditi assoggettati a tassazioni differenti.
L’Agenzia sembra non tenere conto della posizione assunta con altri interventi di prassi, tra cui la C.M. Finanze 141/1998, in cui la presenza di 2 attività non è mai stata ostativa all’applicazione del criterio proporzionale, nemmeno laddove le attività non agricole fossero addirittura di natura industriale o assicurativa.