Coop

07 Aprile 2020

Coop, tutte le particolarità della pratica di deposito del bilancio

Nella compilazione della pratica telematica sono previste specifiche informative settoriali, anche ai fini di esoneri e agevolazioni.

Nella compilazione della pratica di deposito del bilancio, le cooperative devono fornire anche i dati necessari per l’attività di vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico previsti dal riquadro “Deposito per albo cooperative”, compreso nel modulo B. In tale sezione, tra gli altri, vengono richiesti i dati seguenti:

condizione di mutualità prevalente o meno (art. 2513 C.C.) fornendone la quantificazione numerica;

– numero totale dei soci e precisazione di quanti rivestono la qualifica di “svantaggiati”, dato quest’ultimo che ha rilevanza per le cooperative sociali di tipo B nelle quali devono essere pari almeno a 1/3 del totale;

– numero totale dei lavoratori (soci e non);

– ammontare del capitale versato;

imponibile per il calcolo della quota di utili (3%) da versare ai fondi mutualistici di cui all’art. 11 L. 59/1992.

Il Manuale Infocamere conferma la possibilità del bilancio nella forma “micro, ammessa dal MISE con nota 20.03.2017, a condizione che vengano fornite tutte le informazioni di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e2545-sexies C.C. nei campi di testo libero della sezione “Altre informazioni”, sottosezione “Informazioni relative alle cooperative”.

Le società cooperative sono esonerate dalla presentazione dell’elenco soci e pertanto è possibile avvalersi della procedura “Bilanci on-line” la cui predisposizione e invio non richiede l’installazione di software e si presenta più agevole della procedura “Fedra Plus”.

La redazione e deposito del bilancio sociale è da tempo obbligatoria per le cooperative sociali, in osservanza delle disposizioni regionali di riferimento; a tale riguardo, il Manuale Infocamere invita, in caso di necessità, a consultare il sito della Camera di Commercio di riferimento.

L’obbligo del bilancio sociale è però divenuto generalizzato per tutte le cooperative sociali per effetto della loro equiparazione di diritto agli enti del “Terzo settore”. Al riguardo, tuttavia, si precisa che tale obbligo, per gli enti del Terzo settore, è tuttora privo delle relative linee guida, in attesa delle quali il deposito nel Registro delle Imprese e la prevista pubblicazione sul sito internet della cooperativa ha carattere meramente facoltativo, fermo restando però l’obbligo per disposizioni regionali ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo regionale delle cooperative sociali.

Ovviamente, è sempre possibile provvedere al deposito facoltativamente del bilancio sociale che, sino alla emanazione delle predette linee guida, dovrà necessariamente conformarsi alle precedenti istruzioni di cui all’art. 2, c. 4 D.M. 16.03.2018.

Per le sole cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 sono previste riduzioni ed esenzioni per i diritti di segreteria e l’imposta di bollo dovuti sia per il bilancio ordinario d’esercizio, sia per il bilancio sociale: oneri che, invece, sono dovuti nelle misure ordinarie per tutte le restanti cooperative.

Infatti, tali cooperative, al pari delle imprese sociali del “Terzo settore” alle quali sono parificate a ogni fine, beneficiano dell’esenzione totale dall’imposta di bollo di 65,00 euro.

Sempre per le cooperative sociali, i diritti di segreteria sono dovuti nella misura ridotta di 32,70 euro rispetto alla misura ordinaria di 62,70 euro. Si precisa che, poiché nel menu a tendina, l’importo ridotto non è previsto, è necessario attivare la voce “Inserisci l’importo manualmentee digitare l’importo dovuto nell’apposito campo.

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