Coop
30 Gennaio 2024
Il prestito effettuato dal socio persona fisica soffre limitazioni sia nell’importo mutuabile e sia nell’interesse massimo per l’applicabilità delle agevolazioni, ma anche nella limitazione della deducibilità che ne richiede il ricalcolo.
Ai fini della redazione del bilancio, le cooperative nelle quali sono presenti prestiti effettuati dai soci devono provvedere a determinare la quota deducibile dal reddito degli interessi riconosciuti ai soci la cui deducibilità soffre, infatti, la specifica limitazione di cui all’art. 1, c. 465 L. 311/2004, secondo il quale gli interessi sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai Buoni Fruttiferi Postali (B.F.P.) aumentata dello 0,90%.
Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche capitalizzati riconosciuti a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, devono venire ricalcolati facendo riferimento, in luogo del tasso e alle decorrenze applicate, alle decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%.
Il riferimento è al tasso minimo spettante alle emissioni dei B.F.P. ordinari avvenute nel corso del 2023:
Il ricalcolo sarebbe, pertanto, da effettuare con riferimento a 5 periodi infrannuali ma poiché per 4 di essi il tasso è rimasto invariato, il ricalcolo è, di fatto, richiesto con riferimento a due soli periodi.
Tale specifica limitazione alla detrazione degli interessi ne consente l’esclusione dal calcolo per la determinazione della quota deducibile in relazione al ROL ex art. 96 Tuir 917/1986.
Con l’occasione si rammenta che il prestito effettuato alle cooperative dai soci persone fisiche, ai fini dell’applicabilità della ritenuta a titolo d’imposta soffre (art. 13 D.P.R. 601/1973) due limitazioni, dell’ammontare del prestito e del tasso di interesse applicabile pari a quello massimo applicabile alle emissioni dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti.
Nel rispetto di entrambi i limiti citati, la ritenuta sugli interessi nella misura del 26% è applicata a titolo definitivo mentre il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopracitate comporta l’inapplicabilità in toto del regime agevolativo e la ritenuta assume la natura di acconto con conseguente obbligo di dichiarazione da parte del socio percipiente (Risoluzione 28.07.1992, n. 11/565).
L’ammontare massimo delle somme mutuate dal socio persona fisica e dai soci delle società semplici agricole socie è soggetto ai sensi dell’art. 21, c. 6 L. 59/1992, ad aggiornamento triennale sulla base dell’indice Istat annuo dei prezzi al consumo e così, da ultimo, per il triennio 2022/2024 è determinato in:
Il tasso di interesse limite ai fini della applicazione della ritenuta a titolo d’imposta fa sempre riferimento ai B.F.P. con le stesse decorrenze ma al tasso massimo applicabile a ciascuna emissione aumentato di 2,5 punti che riepiloghiamo di seguito:
Si precisa infine che, per l’applicazione dell’agevolazione, deve trattarsi di prestiti effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale; pertanto, la raccolta non può eccedere le ordinarie esigenze della cooperativa per l’espletamento delle attività di gestione.