Coop

20 Aprile 2021

Coop, limiti alla deducibilità degli interessi sul prestito sociale

Il prestito sociale soffre limitazioni sia nell'importo mutuabile dal socio persona fisica, sia nell'interesse massimo per l'applicabilità delle agevolazioni, ma anche nella limitazione della deducibilità che ne richiede il ricalcolo.

Le cooperative sono alle prese con la determinazione della quota deducibile dal reddito degli interessi riconosciuti ai soci sui prestiti dagli stessi effettuati alla cooperativa la cui deducibilità soffre, infatti, la specifica limitazione di cui all’art. 1, c. 465 L. 311/2004, che ne prevede l’indeducibilità per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai buoni fruttiferi postali (BFP) aumentata dello 0,90%. Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche capitalizzati riconosciuti ai soci a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, devono venire ricalcolati facendo riferimento, in luogo del tasso e alle decorrenze applicate, alle decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%.

Il riferimento è al tasso minimo spettante alle emissioni dei B.F.P. ordinari avvenute nel corso del 2020:

  • serie TF120A190910 da 1.01.2020 tasso 0,05%, limite deducibilità 0,95%;
  • serie TF120A200508 da 08.05.2020 tasso 0,05%, limite deducibilità 0,95%;
  • serie TF120A200717 da 17.06.2020 tasso 0,05%, limite deducibilità 0,95%;
  • serie TF120A201106 da 06.11.2020 tasso 0,05%, limite deducibilità 0,95%.

In pratica, essendo il tasso di riferimento rimasto invariato per l’intero anno, per quest’anno il ricalcolo è piuttosto semplice.

Tale specifica limitazione alla detrazione degli interessi ne consente l’esclusione dal calcolo per la determinazione della quota deducibile in relazione al ROL ex art. 96 del Tuir.

Con l’occasione si rammenta che il prestito effettuato alle cooperative dai soci persone fisiche, ai fini della applicabilità della ritenuta a titolo d’imposta (art. 13 D.P.R. 601/1973) soffre 2 limitazioni, dell’ammontare del prestito e del tasso di interesse applicabile pari a quello massimo applicabile alle emissioni dei buoni postali fruttiferi maggiorato di 2,5 punti.

Nel rispetto di entrambe i limiti citati, la ritenuta sugli interessi nella misura del 26% è applicata a titolo definitivo, mentre il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopracitate comporta l’inapplicabilità in toto del regime agevolativo e la ritenuta assume la natura di acconto con conseguente obbligo di dichiarazione del socio percipiente (Risoluzione 28.07.1992, n. 11/565).

L’ammontare massimo delle somme mutuate dal socio persona fisica e dai soci delle società semplici agricole socie è soggetto ai sensi dell’art. 21, c. 6, L. 59/1992, ad aggiornamento triennale sulla base dell’indice Istat annuo dei prezzi al consumo e così, da ultimo, per il triennio 2019/2021 è determinato in:

  • 74.595,57 euro per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione dei prodotti agricoli e per quelle di produzione e lavoro;
  • 37.297,78 euro per le altre cooperative.

Il tasso limite di interesse ai fini della applicazione della ritenuta a titolo d’imposta fa a sua volta riferimento ai BFP, ma al tasso massimo applicabile a ciascuna emissione aumentato di 2,5 punti che riepiloghiamo di seguito:

  • serie TF120A190910 da 1.01.2020 tasso 3,50%, tasso limite 6,00%;
  • serie TF120A200508 da 08.05.2020 tasso 1,75%, tasso limite 4,25%;
  • serie TF120A200717 da 17.07.2020 tasso 0,90%, tasso limite 3,40%;
  • serie TF120A201106 da 06.11.2020 tasso 0,40%, tasso limite 2,90%.

Si precisa che ai fini della applicazione della agevolazione, deve trattarsi di prestiti effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale: pertanto, la raccolta non può eccedere le ordinarie esigenze della cooperativa per l’espletamento delle attività di gestione.

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