Coop

07 Febbraio 2025

Coop: la rivalutazione del capitale nel bilancio 2024

Chiuse le rilevazioni statistiche relative all’anno 2024, le società cooperative hanno a disposizione ogni riferimento utile per valutare l’opportunità di stanziare, in sede di destinazione dell’utile 2024, somme a titolo di rivalutazione gratuita del capitale sociale.

Come noto, secondo quanto previsto dall’art. 7 L. 59/1992, le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

Tra le diverse forme di attribuzione di utilità di tipo economico/finanziario a vantaggio dei soci, accanto all’erogazione dei ristorni mutualistici e, nei limiti previsti, dei dividendi, le cooperative hanno dunque a disposizione anche lo strumento della rivalutazione del capitale sociale, istituto introdotto, in buona sostanza, per consentire alle cooperative di mantenere costante nel tempo il valore effettivo (e non eroso dalla svalutazione monetaria) delle quote o delle azioni detenute dai soci.

Definiti dunque, a cura dell’Istat, gli indici nazionali e le conseguenti variazioni percentuali rispetto all’anno precedente, le cooperative hanno a disposizione ogni tipo di riferimento necessario per effettuare le proprie valutazioni in ordine all’opzione in parola.

Va da subito rilevato come i tassi di riferimento, ai fini che qui interessano, siano tornati, in relazione al 2024, in un ambito più consono rispetto alle rilevazioni storiche, dopo l’impennata, per le note vicende geopolitiche, registrata negli anni 2022 (+ 8,1%) e 2023 (+ 5,4%).

In media d’anno, la variazione dell’indice FOI, al netto dei tabacchi, è infatti risultata pari, per l’anno 2024, allo 0,8%, percentuale che rappresenta dunque l’elemento da assumere ai fini della determinazione dell’ammontare massimo della rivalutazione del capitale sociale imputabile in sede di destinazione dell’utile dell’esercizio chiuso al 31.12.2024.

Per quanto previsto dal richiamato art. 7 L. 59/1992, l’imputazione della rivalutazione non ha alcuna influenza sul limite disposto dall’art. 2525, c. 2 c.c., in ordine all’ammontare massimo del capitale sociale che ciascun socio persona fisica può detenere nelle società cooperative, limite che, si ricorda, è stato recentemente incrementato da 100.000 a 143.800 euro.

Sotto il profilo fiscale, va ricordato innanzitutto come la quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti citati, non concorra a formare il reddito imponibile della cooperativa, ai fini delle imposte dirette; in sede di dichiarazione dei redditi, dovrà quindi essere operata una apposita variazione in diminuzione, per assicurarne l’intassabilità.

Sul versante del socio percipiente persona fisica, la rivalutazione deliberata dall’assemblea in sede di destinazione dell’utile di esercizio assume rilevanza fiscale solamente all’atto dell’interruzione del rapporto sociale e della conseguente attribuzione del capitale rivalutato, con applicazione del trattamento tributario riservato ai dividendi e, quindi, della ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26%, naturalmente in relazione alla sola parte imputabile alla rivalutazione.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits