Coop
27 Gennaio 2025
Il prestito effettuato dal socio persona fisica soffre limitazioni sia nell’importo mutuabile e sia nell’interesse massimo per l’applicabilità delle agevolazioni ma anche nella limitazione della deducibilità che ne richiede il ricalcolo.
Ai fini della redazione del bilancio, le cooperative nelle quali sono presenti prestiti effettuati dai soci devono provvedere a determinare la quota deducibile dal reddito degli interessi riconosciuti ai soci la cui deducibilità soffre, infatti, la specifica limitazione di cui all’art. 1, c. 465 L. 311/2004, secondo la quale gli interessi sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai Buoni Fruttiferi Postali (B.F.P.) aumentata dello 0,90%.
Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche capitalizzati riconosciuti a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, devono venire ricalcolati facendo riferimento, in luogo del tasso e alle decorrenze applicate, alle decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%.