Diritto del lavoro e legislazione sociale
28 Giugno 2024
Il procedimento disciplinare e il procedimento penale, sebbene possano intersecarsi rispetto alla medesima condotta, godono di completa autonomia e separazione delle valutazioni della condotta illecita.
I medesimi fatti e/o condotte illecite possono essere oggetto, ricorrendone i presupposti, di 2 distinti procedimenti sanzionatori aventi completa autonomia e separazione nelle valutazioni: il procedimento penale e il procedimento disciplinare.
Il primo naturalmente punta a colpire fatti o condotte particolarmente gravi e tali da richiedere l’adozione di misure punitive; il secondo, invece, trova la propria ratio negli obblighi di diligenza e fedeltà del prestatore d’opera, nonché nell’indiscutibile vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro subordinato.
I due procedimenti in argomento godono di un granitico principio giurisprudenziale generale secondo cui vi è un autonomo percorso di valutazione delle condotte, sicché il giudicato penale, ad esempio, non preclude, nella diversa sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice.