Diritto del lavoro e legislazione sociale

28 Giugno 2024

Convivenza tra procedimento penale e disciplinare

Il procedimento disciplinare e il procedimento penale, sebbene possano intersecarsi rispetto alla medesima condotta, godono di completa autonomia e separazione delle valutazioni della condotta illecita. 

I medesimi fatti e/o condotte illecite possono essere oggetto, ricorrendone i presupposti, di 2 distinti procedimenti sanzionatori aventi completa autonomia e separazione nelle valutazioni: il procedimento penale e il procedimento disciplinare.

Il primo naturalmente punta a colpire fatti o condotte particolarmente gravi e tali da richiedere l’adozione di misure punitive; il secondo, invece, trova la propria ratio negli obblighi di diligenza e fedeltà del prestatore d’opera, nonché nell’indiscutibile vincolo fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro subordinato.

I due procedimenti in argomento godono di un granitico principio giurisprudenziale generale secondo cui vi è un autonomo percorso di valutazione delle condotte, sicché il giudicato penale, ad esempio, non preclude, nella diversa sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice.

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