Estero

07 Gennaio 2025

Convenzione PEM riveduta: origine con misure transitorie nel 2025

In base alla Decisione n. 1/2023 sono state apportate modifiche alla Convenzione PEM. Si riepilogano le misure transitorie valide nel 2025 per garantire la permeabilità tra le regole di origine vecchie e nuove.

La convenzione sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (convenzione PEM) è stata concordata nel 2012, con l’obiettivo di stabilire norme di origine e cumulo comuni tra i Paesi terzi contraenti della PEM e l’UE; la finalità è quella di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all’interno della zona in cui opera la convenzione. Nello specifico, le 25 parti contraenti della convenzione PEM sono:

– l’UE;

– gli Stati EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

– le Isole Faroe;

– i partecipanti al processo di Barcellona (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina (questa designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le posizioni individuali degli Stati membri in materia), Siria, Tunisia e Turchia);

– i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione dell’UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia e Kosovo);

– la Repubblica moldova, Georgia e Ucraina.

Tali norme sono state riviste negli ultimi anni e hanno trovato applicazione in via transitoria su base bilaterale con la maggior parte dei Paesi PEM, a eccezione dei Paesi PEM che non hanno ratificato la convenzione riveduta (Marocco, Tunisia, Israele, Algeria, Libano). L’effettiva applicazione della Convenzione PEM riveduta tra i partner è subordinata all’introduzione di un riferimento alla convenzione modificata da ultimo e pubblicata nei loro accordi bilaterali (collegamento dinamico).

Per sapere se la Convenzione PEM riveduta sia applicabile in concreto alle operazioni con un partner commerciale, occorre innanzitutto verificare che nel relativo accordo bilaterale sia presente una dicitura del tipo: “ai fini dell’applicazione dell’accordo si applicano l’appendice I e le disposizioni pertinenti dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee … quale da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea”. Inoltre, occorre che il partner commerciale abbia completato le proprie procedure interne di ratifica, con notifica ai competenti Servizi della Commissione Europea.

In attesa dell’aggiornamento degli accordi e dei relativi procedimenti di ratifica, le norme di origine applicabili nelle operazioni con i partner saranno quelle contenute nei protocolli bilaterali (la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM).

Pertanto, dal 1.01.2025 alcuni partner applicheranno la Convenzione PEM riveduta, mentre altri continueranno ad applicare la Convenzione PEM o i precedenti protocolli PEM, con eventuali modifiche delle possibilità di cumulo diagonale. Al fine di evitare che una transizione non simultanea verso la Convenzione PEM riveduta porti a una situazione meno favorevole rispetto al quadro giuridico precedente, il Comitato misto PEM ha adottato, con Decisione 12.12.2024, n. 2, alcune misure transitorie relative all’applicazione della Convenzione PEM per un periodo di un anno, ossia dal 1.01.2025 al 31.12.2025.

Viene prevista la possibilità di applicare parallelamente le regole della Convenzione PEM e quelle della Convenzione PEM riveduta; in quest’ultimo caso, il certificato di origine EUR.1 (o la dichiarazione di origine) dovrà contenere la dicitura “revised rules”. Ciò consentirà di preservare i flussi commerciali sulla base delle possibilità di cumulo esistenti prima del 1.01.2025.

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