Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
25 Marzo 2024
La pattuizione economica delle prestazioni dei collaboratori sportivi dilettanti sconta il limite “minimo” previsto dalla disciplina collettiva e quello “massimo” della presunzione di distribuzione indiretta di utili.
Per quanto il compenso nell’ambito di una collaborazione coordinata e continuativa sia liberamente determinabile tra le parti, quale afferente a una prestazione di natura autonoma, in ambito sportivo la pattuizione individuale dovrà tener conto di un limite minimo e uno massimo previsti dalla normativa. In questo contributo proveremo a ragionare sui punti di connessione e criticità di quelle disposizioni che, seppur con finalità completamente diverse, influiscono sulla quantificazione di un compenso “formalmente giusto”.
Da un lato abbiamo il “limite minimo” tracciato dall’art. 23 del CCNL per i lavoratori sportivi che, disciplinando dal 12.01.2024 (e per la prima volta) le collaborazioni sportive ex art. 28, c. 2 D.Lgs. 36/2021, prevede che “il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore a quanto previsto nel presente CCNL”.
La specifica disciplina di cui all’art. 23.8 del CCNL definisce i valori “minimi”, su base oraria e in relazione all’oggetto della prestazione sportiva, quest’ultima inquadrabile in uno dei livelli ex art. 55 del CCNL, tenuto conto di una “maggiorazione del 25% a compensazione di straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, permessi e/o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato”.
Stante che, come detto in premessa, le collaborazioni coordinate e continuative qualificano prestazioni di natura autonoma e che la contrattazione collettiva pone di fatto un limite minimo specifico alla libera pattuizione del corrispettivo, le riflessioni che emergono sono le seguenti:
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Dall’altro lato, l’art. 8, c. 2 D.Lgs. 36/2021 definisce un “limite massimo” incardinandolo, ai sensi dell’art. 3, c. 2, ultimo periodo D.Lgs. 3.07.2017, n. 112, allo specifico divieto di corrispondere “ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81”.
La disposizione in oggetto identifica, quindi, un limite massimo di pattuizione economica correlata a quella “tabellare” prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 51 D.Lgs. 15.06.2015, n. 81, nel nostro caso ai nuovi minimi tabellari vigenti previsti CCNL per i lavoratori sportivi.
Anche qui, stante che l’art. 3, c. 2 D.Lgs. 3.07.2017, n. 112 fa unitariamente riferimento ai “compensi” senza alcun’altra indicizzazione (oraria), nasce spontanea la riflessione sul modo in cui misurare quel limite, ritenendo che l’eventuale presunzione di distribuzione indiretta di utili vada misurata confrontando il compenso individualmente pattuito per l’intero periodo del rapporto e il compenso minimo complessivamente spettante, calcolato in base alla durata media complessiva della prestazione, maggiorato del 40%.
Esempio 1
In questo caso il compenso pattuito (3.120,00) è ben oltre il limite minimo previsto da CCNL (2.973,36) ed entro quello massimo (4.165,20) ex D.Lgs. 112/2017.
Esempio 2
In questo caso il compenso complessivamente pattuito (520 X 25,00 = 13.000) è conforme al minimo previsto da CCNL (5.074,00), ma oltre, almeno formalmente, quello massimo (8.039,00) per scongiurare la presunzione di distribuzione indiretta di utili.