Imposte dirette
06 Febbraio 2025
La soluzione optata post riforma fiscale per la deducibilità delle minusvalenze negli scambi di partecipazioni.
In ordine all’eventuale emersione di minusvalenze l’Agenzia delle Entrate si era pronunciata una prima volta con la risoluzione 20.04.2012, n. 38/E. In tale risoluzione venne richiamata la relazione illustrativa all’art. 5 D.Lgs. 358/1997 (ora art. 177 del Tuir) e utilizzato il passo della medesima recante i motivi relativi all’impostazione prescelta relativamente allo scambio mediante conferimento, per supportare la sola inclusione nel regime fiscale del cd. “realizzo controllato” delle plusvalenze e non delle minusvalenze.
Per l’Agenzia delle Entrate l’eventuale emersione di una minusvalenza non determinava la sola irrilevanza fiscale della medesima, ma comportava la ben più insidiosa ricongiunzione dell’operazione di conferimento al regime fiscale dell’art. 9 del Tuir che raccorda il calcolo della plusvalenza al valore normale della partecipazione conferita.
Poiché l’emersione di una minusvalenza può anche derivare da un errore nel computo dei vari addendi che si intersecano nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (operazione non sempre agevole). la posizione di prassi si rivelava fiscalmente insidiosa.