ETS ed Enti non commerciali
25 Novembre 2024
Le imprese sociali a fronte di importanti agevolazioni fiscali, in particolare ai fini delle imposte dirette, sono soggette a controlli specifici sia interni che esterni.
Controllo interno (art. 10 D.Lgs. 112/2017) – Rispetto alla normativa precedente sono state eliminate le soglie dimensionali dal superamento delle quali discendeva l’obbligo di nomina dei sindaci (art. 11 D.Lgs. 155/2006), nonché ampliati i compiti di controllo a carico del/dei sindaco/i, a seconda che si tratti di un organo monocratico o di un organo collegiale.
Fatte salve le disposizioni più restrittive dipendenti dalla forma giuridica assunta, è prevista la nomina di uno o più sindaci, per i quali si richiede il possesso dei requisiti e l’insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza stabiliti dagli artt. 2397, c. 2 e 2399 c.c.
Oltre a quanto previsto dal Codice Civile, i sindaci dell’impresa sociale sono chiamati a:
– esercitare compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa, con particolare riguardo a quelle disposizioni del decreto in esame che maggiormente connotano la qualifica di impresa sociale;
– attestare la conformità del bilancio sociale alle Linee guida stabilite in materia dal Ministero del Lavoro.
Revisione legale – Il superamento di 2 dei limiti fissati dall’art. 2435-bis, c. 1, c.c. (si veda il D.Lgs. 125/2024, totale attivo stato patrimoniale superiore a 5.500.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 11.000.000 euro; numero dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiore a 50 unità) per 2 esercizi consecutivi comporta l’obbligo di sottoporre l’impresa sociale al controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro o di sindaci iscritti dell’apposito registro dei revisori legali.
Sono fatte salve le discipline più restrittive previste per il tipo giuridico adottato dall’organizzazione che esercita l’impresa sociale (ad esempio, per l’impresa sociale costituita in forma di S.p.A.).
Controllo esterno (art. 15 D.Lgs. 112/2017) – L’art. 15 D.Lgs. 112/2017 (rubricato: “funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo”) prevede che l’attività di controllo sull’impresa sociale è gestita dal Ministero del Lavoro.
Per le imprese sociali, aventi la forma di società cooperative, l’attività di vigilanza è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispetto delle attribuzioni delle modalità e dei termini di cui al D.Lgs. 2.08.2002, n. 220.
Per l’attuazione dei controlli esterni sono stati adottati due decreti ministeriali. Con il D.M. 29.03.2002 (pubblicato nella G.U. 30.04.2022, n. 100) si definiscono le forme, i contenuti, le modalità, i criteri e le procedure per lo svolgimento dell’attività ispettiva; con il D.M. 14.02.2023 (pubblicato nella G.U. 30.03.2023, n. 76) sono stati definiti i modelli di verbale per l’effettuazione delle attività stesse.
Titolarità dell’attività ispettiva – L’attività ispettiva volta a verificare il rispetto delle norme del D.Lgs. 112/2017, è in concreto demandata:
– all’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
– a enti associativi riconosciuti cui aderiscono almeno 1.000 imprese sociali iscritte nel Registro delle Imprese di almeno 5 diverse Regioni o Provincie Autonome e ad associazioni nazionali di rappresentanza riconosciti dal Ministero dello Sviluppo Economico (art. 3 D.Lgs. 2.08.2002, n. 220).
Come si vede, si tratta di un sistema di vigilanza articolato sul territorio, allo stesso modo di quanto avviene per le cooperative.
Ciò si rende necessario anche in virtù del fatto che le imprese sociali saranno sottoposte ad attività ispettiva (le cui modalità di svolgimento saranno oggetto di regolamentazione con decreto del Ministero del Lavoro) almeno una volta l’anno.
Il controllo ordinario avviene su tutti gli aspetti che qualificano le imprese sociali. Oggetto di controllo sono dunque i requisiti che permettono alle imprese sociali di potersi qualificare come tali.