Imposte dirette
25 Maggio 2023
Per CAF e professionisti controlli documentali su tutti gli oneri detraibili e deducibili, eccetto i dati delle spese sanitarie per le quali il controllo formale è effettuato solo sui documenti non indicati nella precompilata.
Da quest’anno controlli formali semplificati per le dichiarazioni precompilate presentate mediante CAF o professionista abilitato. Con l’apertura del canale web la campagna dichiarativi è già entrata nel vivo: dall’11.05.2023 è possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata.
Sul fronte dei controlli, arrivano aperture nel solco della semplificazione. Con l’art. 6 D.L. 73/2022 convertito, infatti, il legislatore ha modificato la disciplina prevista dall’art. 5 D.Lgs. 175/2014 al fine di comprimere gli obblighi di conservazione e allineare all’invio delle dichiarazioni mediante CAF o professionisti la semplificazione sui controlli delle spese sanitarie già prevista per chi ricorre al fai-da-te. Così, nel caso in cui la dichiarazione precompilata venga presentata (direttamente o tramite il sostituto d’imposta o mediante CAF o professionista) “senza modifiche”, viene meno il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata comunicati da soggetti terzi (ad esempio, gli interessi su mutuo ipotecario comunicati dalla banca). Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Diversamente, nel caso in cui il 730 precompilato venga presentato, da CAF o professionisti, “con modifiche” che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, resta in piedi il controllo documentale su tutti gli oneri detraibili e deducibili comunicati alle Entrate ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato sui soli documenti di spesa che non risultano indicati nella precompilata.
Ai fini dei controlli, quindi, il contribuente deve esibire tutta la documentazione necessaria a verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, tranne la documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto all’originaria precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia effettua il controllo formale dei soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Pertanto, nel caso di presentazione della precompilata “con modifiche” (ad esempio, aggiungendo le spese sportive dei ragazzi oppure le spese scolastiche, ecc.) non si effettua il controllo formale sui dati delle spese sanitarie nel caso in cui queste non risultano modificate. In questo modo, si evita che il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono stati modificati ma per i quali gli operatori sanitari abbiano comunque provveduto alla trasmissione degli elementi di dettaglio al Sistema TS.
Il CAF o professionista, presa visione della documentazione esibita dal contribuente, verifica la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi risultanti dalla precompilata. Sarà, dunque, compito del contribuente consegnare il dettaglio delle spese mediche e firmare una apposita dichiarazione in tal senso. Tuttavia, in via prudenziale, appare consigliabile la conservazione di tutte le ricevute mediche.
Si rammenta, altresì, che la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale, se vengono indicati o modificati i dati del soggetto che effettua il conguaglio oppure se viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico). L’Agenzia, infatti, potrà richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni (ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi su mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale).