Paghe e contributi

11 Febbraio 2025

Contribuzione addizionale NASpI e stagionalità

Con il messaggio 7.02.2025, n. 483 l’Inps prende nuovamente posizione in materia di contribuzione addizionale NASpI, in relazione ai contratti di lavoro stagionali.

Con il messaggio 7.02.2025, n. 483 l’Inps fa seguito al messaggio 23.01.2025, n. 269, in materia di contribuzione addizionale NASpI (1,40%), e del relativo incremento (0,5%), a seguito della norma di interpretazione autentica in materia di stagionalità contenuta nell’art. 11 L. 203/2024.

In prima battuta, l’Istituto riporta le previsioni della L. 92/2012 che all’art. 2, c. 29, lett. b) dispone: “Il contributo addizionale di cui al c. 28 non si applica: […] b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7.10.1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1.01.2013 al 31.12.2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”.

Con il nuovo messaggio, l’Inps ha voluto precisare che, stante l’art. 2, c. 28 L. 92/2012 come modificato dall’art. 1, c. 13, lett. a) L. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), l’esonero dal versamento della suddetta contribuzione e relativi incrementi per ogni rinnovo si applica a:

– lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963;

– contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1.01.2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (si veda la circolare Inps n. 91/2020).

La norma del 2019, infatti, ha voluto cristallizzare le attività stagionali che danno luogo all’applicazione dell’esonero contributivo, considerando a tale fine solo quelle contenute nei Ccnl stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative: ai soli fini della determinazione dell’ambito di applicazione dell’esclusione, dunque, l’esonero si riferisce anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, sottoscritti a decorrere dal 1.01.2020, stipulati in forza di Ccnl intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31.12.2011, qualora tali rinnovi contrattuali contengano espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai Ccnl stipulati entro tale data, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali.

L’esclusione dal versamento, dunque:

– non sarà applicabile alle ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del Ccnl stesso;

– sarà applicabile, nell’ipotesi di contratto di lavoro stagionale stipulato antecedentemente al 1.01.2020, ai rinnovi contrattuali intervenuti successivamente a tale data, in considerazione dell’analogia tra le ipotesi di “sottoscrizione di un nuovo contratto” e quella di “rinnovo”.

L’Inps, infine, ha comunicato che per questi lavoratori dovrà essere utilizzata, ai fini dell’esposizione in UniEmens, la qualifica 3 uguale a “G”. Possiamo, dunque, concludere che la contribuzione addizionale, e relativo incremento, è esclusa per:

– i casi di cui sopra;

– contratti a termine per esigenze sostitutive, nelle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto;

– gli apprendisti;

– i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

– l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai Ccnl, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione entro il giorno antecedente.

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