Imposte dirette
30 Aprile 2024
L’Agenzia delle Entrate, con ben due risposte ad altrettanti interpelli, è intervenuta sulla determinazione del contributo di solidarietà dovuto da determinate imprese operanti nel comparto energetico.
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte agli interpelli nn. 16 e 18/2024, ha fornito i necessari chiarimenti ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo del contributo di solidarietà straordinario, di cui all’art. 1, cc. 115-121 L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
Si ricorda, innanzitutto, che, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è stato istituito, limitatamente all’anno 2023, un contributo di solidarietà, posto a carico degli esercenti l’attività di produzione di energia elettrica, l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale e dei rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo di solidarietà deve essere determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società (Ires) relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1.01.2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.