Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
10 Dicembre 2021
La guida dell’Agenzia ha fornito esempi e chiarimenti sul tema: fino al 28.12.2021 è possibile inviare istanza sostitutiva.
C’è tempo fino al 28.12.2021 per inviare l’istanza del contributo a fondo perduto perequativo di cui al Decreto Sostegni-bis. Ai fini della misura, si richiedeva che la dichiarazione dei redditi relativa al 2020 venisse presentata entro il 30.09.2021, così come quella relativa al 2019 deve essere validamente trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione e comunque non oltre il 30.09.2021.
L’altro requisito da rispettare è che l’ammontare del risultato economico d’esercizio 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Per la verifica in questione, l’utile d’esercizio va preceduto da un segno positivo, la perdita da un segno negativo e tra i 2 occorre effettuare una differenza algebrica.
La guida ad hoc diffusa dall’Agenzia delle Entrate (nella consueta veste “L’Agenzia informa“) fornisce 3 esempi:
Non è previsto un importo minimo del contributo perequativo, mentre è previsto un importo massimo pari a 150.000 euro.
Se il contributo perequativo è classificabile nella sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” l’impresa non deve risultare già in difficoltà alla data del 31.12.2019 o se micro o piccola, pur in difficoltà, non deve essere soggetta a procedure concorsuali per insolvenza o non deve aver avuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione e non deve essere soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti. Occorre verificare che non si superino i limiti massimi, che per i settori differenti da agricoltura, pesca e acquacoltura sono i seguenti:
Se si opta per il credito (al posto dell’accredito diretto in conto corrente) non si applicano i limiti del divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per un importo non superiore a 1.500 euro e nemmeno i limiti di 700.000 euro (2.000.000 per il 2021) per l’utilizzo in compensazione e di 250.000 euro per il quadro RU. Il credito non può essere ceduto a terzi.
Se dopo aver inviato l’istanza ci si accorge di aver commesso un errore non si deve inviare una rinuncia, che implicherebbe la rinuncia totale e definitiva al contributo, ma è consentito trasmettere un’altra istanza che sostituisce la precedente, sempre se viene presentata entro il 28.12.2021. Dopo tale data non è più possibile inviare un’istanza sostitutiva.