Paghe e contributi
20 Settembre 2021
Le imprese sono obbligate a versare un contributo all'Inps in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro. L'importo è maggiorato nel caso di licenziamenti collettivi in assenza di accordo sindacale.
Il contributo NASpI, introdotto dalla L. 92/2012, è una somma che le aziende devono versare all’Inps in tutti i casi in cui il lavoratore perde il posto di lavoro con diritto di accesso alla NASpI; in particolare, il contributo è dovuto in caso di:
Il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto può generare un teorico diritto all’indennità NASpI, a prescindere dall’effettiva fruizione.
Il contributo NASpI non è invece dovuto nei seguenti casi:
L’importo del contributo è pari al 41% del massimale mensile di NASpI e per il 2021 è pari a 547,51 euro annui, corrispondenti a 45,63 euro mensili, per ogni mese di anzianità del lavoratore fino ad un massimo di 3 anni; l’importo massimo del ticket è quindi pari a 1.642,53 euro. L’importo non deve essere riproporzionato nel caso di lavoratore part-time.
Nei casi di licenziamenti collettivi ex L. 223/1991 per le aziende soggette al contributo CIGS, l’importo dovuto è pari al 82% del massimale mensile di NASpI e quindi pari a 3.285,06 euro.
Inoltre, quando la procedura di licenziamento collettivo si conclude senza accordo sindacale, l’importo triplica e sarà quindi pari a 9.855,18 euro per le aziende soggette al contributo CIGS e 4.927,59 euro per le aziende escluse dal contributo CIGS.
Le aziende devono quindi tenere presente che nell’ambito delle procedure di licenziamento collettivo, l’assenza di un accordo sindacale comporta un costo 3 volte maggiore.
Il contributo NASpI deve essere versato unitamente ai contributi Inps “DM10” del mese successivo al licenziamento, cioè entro il giorno 16 del 2° mese successivo al licenziamento, in un’unica soluzione.