Amministrazione e bilancio
23 Luglio 2024
Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà, il limite del 25% del patrimonio netto deve tenere in considerazione anche la riserva di rivalutazione ex D.L. 104/2020. È quanto emerge dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 158/2024.
Nella risposta all’interpello 18.07.2024, n. 158 l’Agenzia delle Entrate si è concentrata sulla corretta applicazione del contributo di solidarietà temporaneo introdotto per l’anno 2023 dall’art. 1, cc. 115-119 L. 29.12.2022, n. 197. Questo contributo è stato istituito con l’obiettivo di far fronte alle esigenze finanziarie dello Stato in un periodo di particolare necessità economica, colpendo i soggetti che operano nel settore energetico con redditi eccezionalmente elevati.
Infatti, il contributo è applicabile ai soggetti che hanno conseguito nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1.01.2023 un reddito complessivo Ires che supera del 10% la media dei redditi complessivi Ires dei quattro periodi d’imposta precedenti (il contributo è calcolato applicando un’aliquota del 50% su questo maggior reddito).