Diritto del lavoro e legislazione sociale
25 Gennaio 2025
Con il messaggio 23.01.2025, n. 269 l’Inps ha confermato l’obbligo di versamento del contributo addizionale e del relativo incremento, per le attività stagionali definite ai sensi dell’art. 11 del Collegato Lavoro.
Come noto, l’art. 11 L. 203/2024 ha previsto che: “L’art. 21, c. 2, secondo periodo D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7.10.1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 81/2015”.
In prima istanza, l’Istituto riprende la lettura “restrittiva” già fornita dall’INL, con la nota n. 9740/2024, ribadendo come tali attività stagionali siano escluse dalla sola applicazione del c.d. “Stop&Go” (art. 21, c. 2 D.Lgs. 81/2015).