Amministrazione e bilancio
19 Marzo 2020
Tra mille difficoltà le imprese sono alle prese con la redazione dei bilanci di esercizio relativi al 2019.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la legge Concorrenza (L. 124/2017) aveva previsto alcune misure finalizzate alla trasparenza delle erogazioni pubbliche. In particolare, secondo l’art. 1, c. 125, le imprese che ricevono importi superiori a 10.000 euro sotto forma di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dalle loro partecipate, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato.
L’adempimento ha causato non pochi grattacapi alle imprese già nei bilanci del precedente esercizio, sia per la vaghezza dell’adempimento, sia per la sua estraneità allo scopo del bilancio. Inoltre, la sanzione inizialmente fissata per l’inadempimento era particolarmente penalizzante, consistendo nella restituzione delle somme ricevute entro 3 mesi.
Sull’onda delle proteste arrivate dal mondo imprenditoriale, il decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha modificato la disciplina, chiarendone alcuni punti. Il primo chiarimento riguarda l’ambito oggettivo di applicazione: si tratta di erogazioni “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”. La nuova disciplina esclude le agevolazioni (come quelle fiscali) spettanti a una generalità di contribuenti e si concentra sui rapporti bilaterali. Sono esclusi anche i pagamenti commerciali a fronte di beni e servizi resi o i risarcimenti.
L’art. 35 sottolinea, inoltre, che l’obbligo riguarda le somme effettivamente erogate, con ciò chiarendo che occorre adottare il criterio di cassa e non quello di competenza. Ciò non toglie, però, che anche le erogazioni in natura devono essere indicate con riferimento all’esercizio di fruizione.
Le imprese interessate devono pubblicare le informazioni richieste dalla normativa nella nota integrativa relativa all’esercizio in cui hanno incassato le somme, se tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese (soggetto erogante, data e importo incasso, causale). Quelle esonerate dalla pubblicazione della nota integrativa (per esempio, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata) pubblicano le informazioni sui propri siti Internet o sul portale delle associazioni di categoria entro il 30.06 dell’anno successivo.
Anche le sanzioni sono completamente rimodulate e applicate a partire dal 2020. Anzitutto viene adesso identificato l’interlocutore tenuto ad applicare le sanzioni, che è la stessa amministrazione erogante o in mancanza il prefetto competente in relazione alla sede dell’impresa. L’importo delle sanzioni scende all’1% degli importi ricevuti e non indicati. La vecchia misura, fissata al 100% delle somme non indicate, permane nel caso di reiterati comportamenti o nel caso di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta entro 90 giorni.
L’aspetto più critico appare tuttora la selezione e la raccolta delle informazioni. Uno strumento utile è il Registro degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile, dove dovrebbero (non tutte le PA sono solerti nell’aggiornamento dei dati) essere presenti le informazioni relative agli aiuti erogati. È quindi possibile fare rimando al contenuto di tale registro nel rendere l’informativa in nota integrativa.