Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Dicembre 2024
Come calcolare la contribuzione accreditata figurativamente, quanto valgono i periodi non lavorati ai fini della pensione.
I lavoratori dipendenti possono aver diritto all’accredito dei contributi previdenziali anche durante determinate assenze, o durante periodi in cui l’attività non è svolta: si tratta dei contributi figurativi, riconosciuti gratuitamente dall’Inps. Questi contributi, nella generalità dei casi, sono utili sia ai fini del diritto che ai fini della misura, cioè dell’importo, della pensione: possono però incidere in modo diverso sul trattamento pensionistico, a seconda della loro tipologia e della categoria di appartenenza del lavoratore, nonché del periodo entro il quale si collocano.
Perché mai il lavoratore dovrebbe rinunciare a contributi in più acquisiti gratuitamente? L’operazione di rinuncia potrebbe essere interessante nell’ipotesi in cui l’assicurato possieda esclusivamente contributi figurativi accreditati nei periodi precedenti al 1996: in tal caso, difatti, l’eliminazione dei contributi figurativi potrebbe consentire l’accesso alla pensione con 64 anni di età e 20 anni di contributi, più 3 mesi di finestra, oppure alla pensione di vecchiaia con 5 anni di versamenti.
Quali sono i periodi per cui spettano i contributi figurativi? Per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, i periodi coperti da contribuzione figurativa accreditabili su domanda sono:
– congedi di maternità e paternità, congedi parentali e riposi per allattamento;
– assenze e congedi per educazione e assistenza figli;
– congedi e assenze dal lavoro non retribuite per assistere, educare figli o portatori di disabilità in situazione di gravità;
– permessi L. 104 per assistere i portatori di disabilità grave;
– servizio militare di leva e assimilato;
– malattia e infortunio;
– permessi per donazione di sangue e di midollo osseo;
– aspettativa per funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali;
– periodi non lavorati per persecuzione politica o razziale o a causa del licenziamento per rappresaglia;
– congedo per donne vittime di violenza;
– congedo straordinario di assistenza ai disabili in situazione di gravità.
Sono invece accreditati d’ufficio:
– i periodi di cassa integrazione e integrazioni salariali;
– i periodi di prepensionamento con assegno straordinario di solidarietà o con isopensione;
– i periodi di disoccupazione indennizzata (Naspi, agricola, edile);
– i periodi di mobilità e i lavori socialmente utili;
– i periodi di contratti di solidarietà;
– le assenze per assistenza antitubercolare;
– i periodi in cui l’interessato ha percepito una pensione di invalidità o inabilità, o l’assegno ordinario d’invalidità, con successivo recupero della capacità lavorativa.
Come si determina il valore dei contributi figurativi? Il valore dei contributi figurativi non si determina sulla base di un imponibile previdenziale, ma deve essere considerata una base di calcolo, o base pensionabile.
Nel dettaglio, la retribuzione pensionabile settimanale, in presenza di periodi accreditati figurativamente, si determina come segue (art. 8 L. 155/1981; circ. Inps 171/1982):
– sino al 31.12.2004, media aritmetica delle retribuzioni settimanali effettive percepite in costanza di lavoro, nell’anno solare in cui si collocano i periodi figurativi; sono escluse le settimane retribuite in misura ridotta (per gli eventi che danno diritto agli accrediti figurativi o per le integrazioni salariali);
– dal 1.01.2005, importo della normale retribuzione (basata sugli elementi ricorrenti e continuativi) che sarebbe spettata al dipendente, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.