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01 Giugno 2021

Contributi a fondo perduto: istruzioni per l'uso

Come contabilizzare i contributi a fondo perduto 2020? In che quadri del modello Redditi SC inserirli e con che codici? Come e quando menzionarli in nota integrativa?

Chiuso l’esercizio 2020 per le società di capitali è tempo di deposito di bilanci ed è perciò necessario, in questo anno “particolare”, verificare la corretta indicazione contabile dei contributi a fondo perduto dell’esercizio 2020 (facendo riferimento al criterio di competenza) e la loro corretta indicazione nel modello Redditi SC e in nota integrativa.

I contributi a fondo perduto 2020 sono stati molteplici: primo tra tutti quello ex art. 25 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), poi quello di cui all’art. 1 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), poi art. 2 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis), art. 59 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) e, infine, art. 2 D.L. 172/2020.

Anzitutto tali contributi vengono considerati contributi in conto esercizio in quanto erogati a integrazione di mancati ricavi registrati a causa della crisi causata dalla diffusione dell’epidemia e vanno pertanto contabilizzati per competenza nell’esercizio in cui si ha la ragionevole certezza di avere il diritto al contributo; pertanto, nel caso dei contributi suddetti al momento della presa in carico dell’istanza inviata e in scritture contabili si intende:

  • Crediti v/enti pubblici a contributo in conto esercizio non tassabile, al momento della presa in carico dell’istanza (non è pertanto pervenuta ricevuta di scarto);
  • Banca c/c a crediti v/enti pubblici, al momento dell’incasso effettivo del contributo.

Il contributo non è fiscalmente rilevante ai fini Ires/Irpef e Irap e ai fini del calcolo del ROL, perciò, nel modello dichiarativo andranno effettuate le relative riprese per sottrarlo a tassazione attraverso variazioni in diminuzione.

Nel modello dichiarativo andranno riportati nel quadro degli aiuti di Stato di cui al rigo RS401 e precisamente:

  • Codice 20: ex art. 25 D.L. 34/2020;
  • Codice 22: ex art. 59 D.L. 104/2020;
  • Codice 23: ex art. 1 D.L. 137/2020;
  • Codice 27: ex art .2 D.L. 149/2020;
  • Codice 28: ex art. 2 D.L. 172/2020.

Non vanno indicati gli importi dei contributi ricevuti. Anche nel quadro RU non andrà indicato nulla trattandosi di contributi e non di crediti da utilizzare in compensazione.

Infine, una menzione rispetto all’indicazione in nota integrativa: l’art. 1, c. 125 e seguenti L. 124/2017 dispone che le società che esercitano le attività di cui all’art. 2195 C.C. sono tenute a pubblicare nelle note integrative del bilancio d’esercizio gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati da pubbliche amministrazioni. Non vanno indicati se già presenti nel RNA, è tuttavia necessario in nota integrativa menzionarne l’esistenza (senza necessariamente indicarne l’importo). Oppure al posto dell’indicazione/pubblicazione in nota integrativa è sempre possibile pubblicare tali aiuti sul proprio sito Internet o su portali di categoria. Gli obblighi informativi suddetti non si applicano se l’importo totale degli aiuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. Da ciò si dovrebbe dedurre che, nel caso dei contributi a fondo perduto, se (assieme alle altre sovvenzioni) superano i 10.000 euro è necessario procedere alla loro indicazione, comprensiva dell’importo, in nota integrativa.

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