Società e contratti

11 Giugno 2024

Contratto di rent to buy per la cessione d’azienda

Tipologia contrattuale che prevede la possibilità di entrare subito in godimento del bene oggetto del contratto, con il diritto di acquistarlo in futuro.

Una delle modalità per il passaggio dell’azienda da un soggetto A a un soggetto B, di relativamente recente introduzione nel nostro ordinamento, è il cosiddetto contratto di rent to buy, di cui all’art. 23 D.L. 133/2014. Tale articolo disciplina i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, ma si può estendere anche all’alienazione dell’azienda.

Viene prevista l’immediata concessione in godimento di un bene immobile/azienda, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.
Pertanto, il canone deve essere suddiviso in 2 componenti:

  • una quota imputata a titolo di godimento dell’azienda o del bene immobile: tale quota contabilmente deve essere considerata come costo in capo al conduttore e ricavo in capo al concedente;
  • una quota imputata a corrispettivo per la futura possibile cessione dell’azienda o del bene, a discrezione del conduttore: tale quota deve essere considerata come un acconto sul prezzo di cessione e, ai sensi dell’art. 23, c. 1-bis, deve essere restituita da parte del concedente, al termine della “locazione” se il conduttore decide di non acquistare l’immobile o l’azienda.

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