Altre imposte indirette e altri tributi
15 Luglio 2024
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 145/2024, fornisce l'interpretazione sulla spettanza dell’agevolazione prima casa in un particolare caso di contratto a favore di terzo.
Il contratto a favore di terzo è disciplinato dall’art. 1411 c.c., secondo cui è valida la stipula a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. Inoltre, la norma dispone che, salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipula. Viene fatta salva la possibilità per lo stipulante di modificare o revocare la disposizione finché il terzo non ha dichiarato di volerne profittare.
Nel quesito in commento, l’istante (stipulante) fa presente di aver stipulato un contratto a favore del figlio minore (terzo) acquistando dal coniuge (promittente) la quota parte di un immobile. Gli effetti traslativi venivano deviati in favore del figlio minore, il quale richiedeva l’agevolazione prima casa, senza che tale dichiarazione si potesse considerare atto di adesione ai sensi dell’art. 1411, c. 2 c.c.
Successivamente, lo stipulante intende revocare la stipula a favore del terzo, rimanendo unico titolare del diritto oggetto di cessione. Nel quesito si chiede se tale revoca determini la decadenza dall’agevolazione prima casa.