Amministrazione e bilancio
27 Dicembre 2024
Il contratto estimatorio rientra nell’ambito di quei negozi giuridici che risultano funzionali a un ampliamento delle vendite.
Il contratto estimatorio è un contratto in cui una parte, rappresentata da un produttore (tradens), consegna a un rivenditore (accipiens) uno o più prodotti agricoli; in seguito, il rivenditore si obbliga o a pagare il prezzo dei prodotti o a restituirli.
Vantaggi per i contraenti – Il contratto estimatorio può produrre effetti positivi per entrambe le parti contraenti: il produttore può ampliare le proprie vendite più di quanto potrebbe fare agendo in autonomia e il rivenditore, dal canto suo, può essere in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti senza sostenere costi d’acquisto immediati e senza assumersi il rischio dell’invenduto.
Trasferimento dei diritti – Durante il termine contrattuale la disponibilità dei beni spetta all’accipiens; il tradens conserva la proprietà fino al pagamento del prezzo da parte del rivenditore.
Finché il prezzo non viene pagato il tradens ha la facoltà di:
– riottenere il possesso delle cose in quanto ne può rivendicare la proprietà;
– chiederne il pagamento del prezzo.
Fino al momento del pagamento del prezzo, i prodotti consegnati al rivenditore:
– non essendo ancora usciti dal patrimonio del produttore restano a garanzia dei suoi creditori;
– non possono essere pignorati da parte dei creditori dell’accipiens.
Forma del contratto – Non è prevista una forma particolare per la redazione del contratto estimatorio, né ad substantiam, né a fini probatori. Ne deriva che può essere redatto anche verbalmente. Solo nell’ipotesi in cui l’oggetto del contratto sia rappresentato da beni mobili registrati, si rende necessaria la stipula per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Aspetti fiscali – Ai fini delle imposte dirette (art. 109 del Tuir), per la determinazione dell’esercizio di competenza, il corrispettivo della cessione dei beni si considera conseguito e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, nel momento in cui avviene l’effettiva consegna dei beni mobili, oppure al momento del trasferimento del diritto di proprietà se tale data non coincide con quella dell’avvenuta consegna del bene mobile.
Nel contratto estimatorio il corrispettivo si intende quindi conseguito quando il rivenditore paga al produttore il prezzo dei beni di cui ha acquisito la disponibilità.