ETS ed Enti non commerciali
11 Dicembre 2023
Nel mondo delle imprese, ma oramai anche nel mondo del Terzo settore che svolge servizi sociali, si sente sempre più la necessità di fare rete per realizzare sinergie in grado di migliorare il servizio.
Anche nel mondo del Terzo settore si fa sempre più viva l’esigenza di fare rete allo scopo di svolgere attività comuni per il conseguimento di obiettivi strategici, quali, a esempio, il raggiungimento di economie di scala, di condivisione delle risorse umane tra soggetti partecipanti alla rete, tramite la realizzazione di un programma di rete.
Da tempo le imprese si sono dotate di uno strumento: “il contratto di rete”, per poter ottenere sinergie attraverso lo svolgimento di attività in comune e, nello stesso tempo, conservare la propria autonomia. Per queste ragioni, il legislatore ha tenuto a regolamentare la materia delle reti di imprese (si veda l’art. 3, cc. 4-ter-4-quinquies D.L. 10.02.2009, n. 5, disciplina modificata e integrata dalla L. 30.07.2010, n. 122).
Per quanto riguarda gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile e, quindi, anche gli ETS non commerciali di cui all’art. 79, c. 5 del Codice del Terzo settore si pone il problema se possano concludere un contratto di rete ai sensi della normativa citata sopra.
A questo proposito, torna utile citare il parere del Ministero dello Sviluppo Economico 9.04.2015, n. 50127, avente a oggetto: “Costituzione di Contratto di rete avente una fondazione quale impresa di riferimento”. Secondo il Ministero “il legislatore ha richiesto il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto sia sotto il profilo sostanziale che formale. Sotto il primo profilo, infatti, devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all’art. 2082 c.c., esercitati in via assolutamente prevalente. Ma tale condizione se è necessaria, non è peraltro sufficiente nel senso che a essa deve aggiungersi l’ulteriore criterio dell’evidenza formale dell’impresa consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (Sezione ordinaria o Sezione speciale)”.
Ne consegue che un soggetto iscritto solamente al REA non può partecipare a un contratto di una rete di impresa; al contrario, possono esservi soggetti i soggetti non direttamente ascrivibili alla declaratoria di cui al Libro Quinto del Codice Civile (es. imprese sociali di cui al D.Lgs. 155/2006) che posseggono entrambi i requisiti.
Analogo discorso, a nostro avviso, può essere fatto per gli enti di cui al Libro Primo del Codice Civile (es. fondazioni e associazioni) che esercitano attività economica in via prevalente (enti commerciali) e non puramente marginale e che devono essere iscritti al Registro delle Imprese e non al REA. Anche per questi soggetti si renderebbe possibile la partecipazione al contratto di rete di imprese.
La Riforma del Terzo settore contiene alcuni spunti interessanti, circa la possibilità di attuare una rete di enti del Terzo settore. Ai sensi dell’art. 41 del CTS, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
Il Codice del Terzo settore ha in qualche modo omologato la disciplina dei soggetti di cui al Libro Primo del Codice Civile, a quelli del Libro Quinto, per quanto riguarda l’iscrizione al Registro delle Imprese (art. 11, c. 2), nel momento in cui l’ente esercita esclusivamente e principalmente attività in forma di impresa. Questi enti, tra l’altro, devono depositare il bilancio di esercizio, redatto a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e ss., 2435-bis o 2435-ter c.c., presso il Registro delle Imprese (art. 13, c. 5).
Va da sé che nessun problema si pone, per il contratto di rete, per le imprese sociali che devono sempre e obbligatoriamente essere iscritte al Registro delle Imprese (art. 5 D.Lgs. 112/2017), come già avveniva con la precedente disciplina (D.Lgs. 155/2006).
Per le imprese sociali, in tema di aggregazione e coordinamento di più soggetti, va ricordata la disciplina dei gruppi, che riteniamo applicabili, se si verificano le condizioni di cui all’art. 4 del decreto testé citato, anche alle imprese sociali costituite in forma non societaria. Il contratto di rete, tuttavia, ci sembra lasciare maggiore autonomia e libertà di movimento alle parti in causa.