Immobiliare
05 Gennaio 2024
Contratto di locazione di immobili a uso commerciale: caratteristiche principali, registrazione del contratto, eventi successivi (rinnovo, cessione, risoluzione), tassazione dei canoni ai fini delle imposte dirette e indirette.
Il contratto di locazione a uso commerciale è a canone libero; pertanto, si ha una libera autonomia delle parti ed è utilizzato in quei casi in cui l’immobile dovrà essere destinato ad attività d’impresa.
La normativa delle locazioni immobili a uso commerciale (art. 27 L. 392/1978) prevede una durata minima di 6 anni, con rinnovo automatico di altri 6 e una durata massima di 30 anni. La durata della locazione è elevata a 9 anni per gli immobili a destinazione alberghiera, quali pensioni, locande o alberghi.
La L. 392/1978, all’art. 27, prevede tre tipologie di locazioni rientranti tra quelle di uso diverso dall’abitativo, ossia le locazioni di immobili destinati a:
I contratti di locazione commerciale possono essere stipulati alle seguenti condizioni:
I contratti di locazione di immobili adibiti ad attività alberghiera possono essere stipulati alle seguenti condizioni:
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Il contratto di locazione commerciale, una volta giunto alla prima scadenza, si rinnova automaticamente per ulteriori 6 anni (oppure 9 anni, in caso di immobili adibiti ad attività alberghiera). Ciò avviene solamente se:
Anche nel caso in cui il contratto di locazione commerciale sia giunto alla seconda scadenza, si rinnova automaticamente per ulteriori 6 anni (oppure 9 anni, in caso di immobili adibiti ad attività alberghiera). Ciò avviene solamente se:
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di 6 anni consecutivi o di 9 anni se si tratta di utilizzazione alberghiera.
È facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Per la registrazione online del contratto è necessario essere registrati a Fisconline/Entratel.
L’applicazione utilizzata, sia per la registrazione del contratto sia per il versamento delle imposte di registro e di bollo, “Contratti di locazione e affitti di immobili (RLI)”, deve essere scaricata dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. È possibile utilizzare, in alternativa software, la modalità “web”, che consente di effettuare la registrazione direttamente da internet, senza la necessità di scaricare software.
I soggetti diversi da quelli che hanno l’obbligo della registrazione telematica (sono obbligati alla registrazione telematica i possessori di almeno 10 immobili e gli agenti immobiliari) possono richiedere la registrazione presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate (non necessariamente, presso l’ufficio competente in relazione al proprio domicilio fiscale).
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Per la registrazione è necessario predisporre la seguente documentazione:
Si verifica la cessione del contratto di locazione commerciale quando il locatore, oppure il conduttore, è sostituito nel contratto da un nuovo soggetto. Inoltre, l’accordo tra le parti può prevedere un corrispettivo.
Dal punto di vista dell’imposta di registro, la cessione del contratto di locazione commerciale prevede le seguenti misure:
Il termine per il versamento dell’imposta di registro è entro 30 giorni dall’evento.
Si può procedere al versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (software RLI o RLI-web) e con richiesta di addebito su conto corrente oppure utilizzando il modello F24 Elide (Elementi identificativi) e presentando il modello RLI debitamente compilato, sempre entro i 30 giorni dall’evento.
Quando la cessione del contratto di locazione commerciale avviene perché la modifica di una delle parti del contratto di locazione è causata da eventi estranei alla volontà delle parti, allora si è in presenza di “subentro” (ad esempio, per decesso del locatore).
In questa fattispecie non è dovuto alcunché a titolo di imposta di registro, né l’imposta di bollo. Tuttavia, si ritiene opportuno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’evento della successione nella posizione contrattuale da parte del locatore o del conduttore.
La risoluzione anticipata del contratto di locazione avviene quando le parti, locatore e conduttore, concludono in anticipo il rapporto prima della scadenza del contratto.
La risoluzione può avvenire:
Riepilogo casi di recesso previsti dall’art. 3, c. 1 L. 431/1998
Tuttavia, nel caso in cui vi fossero gravi motivi, la disdetta può avvenire in qualsiasi momento, rispettando i 6 mesi di anticipo previsti dalla L. 392/1978.
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I motivi definiti “gravi” in ordine alla legittimazione della risoluzione anticipata possono essere ricompresi in 2 differenti categorie:
Adempimenti del conduttore:
La locazione di fabbricati a uso commerciale da parte delle persone fisiche genera un reddito fondiario assoggettato ad Irpef, assumendo il maggior valore tra:
L’opzione della cedolare, di regola, si può esercitare esclusivamente per gli immobili con categoria catastale da A/1 a A/11 e relative pertinenze, (esclusa A/10), concessi in affitto ad uso abitativo.
La legge di Bilancio 2019 ha esteso la possibilità per il locatore di assoggettare l’affitto di immobili a uso commerciale (C/1) a imposta sostitutiva del 21% solo per i contratti stipulati nel 2019.
La possibilità di applicare la cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali (cat. C/1) non è stata prorogata per i contratti stipulati nel 2020; quindi è limitata ai soli contratti stipulati nell’anno 2019.
Le locazioni di fabbricati a uso commerciale stipulati da persone fisiche, non soggetti Iva, devono considerarsi fuori campo Iva, chiunque sia il soggetto conduttore. Tuttavia, a tali locazioni commerciali si applica l’imposta di registro nella misura del 2% sul corrispettivo annuo.
Il locatore che ha aderito al regime della cedolare secca in riferimento alla locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, solamente per quelli stipulati nell’anno 2019, non dovrà versare né l’imposta di registro né l’imposta di bollo sul contratto.
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