Immobiliare
17 Novembre 2022
Il contratto di locazione avente natura transitoria è una tipologia di contratto utilizzata per soddisfare le esigenze di locazione temporanea.
L’art. 5 L. 9.12.1998, n. 431 prevede una particolare tipologia di contratto di locazione ad uso abitativo che può avere una durata inferiore a quella minima di 4 anni. Si tratta del cosiddetto contratto di locazione transitorio diretto a tutelare particolari esigenze del conduttore e del locatore: il conduttore, ad esempio, potrebbe avere la necessità di un’abitazione saltuariamente o per un tempo determinato perché trasferito per lavoro o per studio temporaneamente o per necessità di cure ed assistenza per sé o per propri familiari in luogo diverso dalla propria residenza, oppure ancora per eseguire lavori nella propria casa che la rendano temporaneamente inutilizzabile. Il locatore potrebbe avere interesse ad avviare una locazione per breve tempo perché progetta di destinare l’immobile ad abitazione o ad attività propria o dei familiari o perché vuole vendere o eseguire lavori a breve termine.
Nello specifico, il D.M. 30.12.2002 (a cui la L. 392/1978 ha rimesso l’individuazione delle condizioni e delle modalità per la stipula) prevede che la durata non può essere inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi.
Al fine di evitare abusi nel suo utilizzo, tale contratto deve prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore, da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto e da confermare prima della scadenza del termine stabilito nel contratto.
In caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno, il contratto è ricondotto alla durata minima prevista per i contratti cosiddetti liberi (4 anni + 4 anni).
Il contratto di natura transitoria ha durata non inferiore ad un mese e non superiore a 18 mesi.
Trascorso il termine concordato fra le parti, la locazione si ritiene conclusa senza bisogno di comunicazione né da parte del locatore né da parte del conduttore. Pertanto, qualora in prossimità della scadenza del contratto siano ancora in essere le cause di transitorietà le parti dovranno confermare l’interesse alla prosecuzione della locazione.
I contratti di locazione di natura transitoria sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori, con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa.
Le esigenze per giustificare la transitorietà del contratto sono individuate nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
A titolo di esempio si propone la casistica tratta dall’accordo territoriale, applicabile nel Comune di Bologna, tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
La guida online dedicata agli aspetti principali della disciplina giuridica delle locazioni ad uso abitativo e di altri tipi di locazioni immobiliari.
L’esistenza delle particolari esigenze transitorie deve essere:
Nell’accordo territoriale è specificato che l’onere di documentazione delle ragioni di transitorietà è a carico del conduttore mentre l’obbligo di conferma dell’esigenza transitoria deve essere adempiuto, entro un termine stabilito, dal locatore.
Il contratto è ricondotto alla durata minima prevista per i contratti c.d. liberi (4 anni + 4 anni) nei seguenti casi:
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La locazione di natura transitoria è stipulata utilizzando esclusivamente i tipi di contratto approvati dal D.M. 30.12.2002, che sono:
Per immobili siti in:
Il canone non è liberamente determinato dalle parti ma è vincolato nell’ammontare entro un limite minimo e massimo fissato nei singoli accordi territoriali a seconda della fascia in cui rientra l’immobile.
Gli Accordi territoriali possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 20% dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per specifiche zone, di particolari esigenze locali. Se manca l’accordo si applica quello del Comune demograficamente più vicino (D.M. 14.03.2006)
Con riferimento agli immobili siti altrove, il canone è concordato liberamente fra le parti.
È adottata la Tabella degli oneri accessori allegata al D.M. 30.12.2002 (allegato G). Per le voci non considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
I canoni di locazione derivanti da contratti di natura transitoria, alla stessa stregua dei contratti di locazione convenzionali, sono soggetti a tassazione Irpef, con la conseguente indicazione nel quadro RB del mod. Redditi o quadro B del mod. 730, del soggetto locatore.
Alternativamente, è possibile optare per la tassazione con cedolare secca, a condizione che entrambe le parti siano persone fisiche, quindi, non siano soggetti in possesso di partita iva. Al fine di procedere con l’applicazione si dovrà apporre l’apposita clausola all’interno del contratto ed esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.
Nella fattispecie del contratto di locazione di natura transitoria non esiste un rinnovo tacito in quanto è vietato dalla legge. Conseguentemente, allo scadere dei 18 mesi il contratto si considera concluso automaticamente.
Nel caso in cui si desideri prorogarne la scadenza, va sempre rispettato il limite temporale massimo, pari a 18 mesi in totale.
È richiesto l’invio di una raccomandata alla parte al fine di comunicare la volontà di continuare la locazione transitoria.
Essendo che il contratto viene automaticamente concluso alla sua scadenza, non necessita dell’esercizio della disdetta. Tuttavia, nel caso in cui il conduttore voglia recedere anticipatamente, può farlo. Ciò risulta possibile solamente nel caso in cui dia un preavviso di almeno 3 mesi, a mezzo raccomandata, e per l’insorgenza di “gravi motivi” (tra cui è possibile annoverare, ad esempio, essere richiamati presso la sede di lavoro prima della scadenza del contratto di locazione, a suo tempo stipulato per necessità lavorative fuori sede).
L’ art. 27 L. 27.07.1978 n. 392, prevede che Il contratto di locazione possa essere stipulato per un periodo più breve, rispetto alla durata stabilita per tale fattispecie, qualora l’attività esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Si ricorda che la locazione transitoria commerciale è l’unica possibilità di deroga alla durata minima della locazione commerciale.
Tale tipologia di contratto prevede il rinnovo tacito e automatico alla scadenza, per un ulteriore periodo a seconda del tipo di attività esercitata, che può essere di 6 o 9 anni (con facoltà delle parti di stabilire un periodo di locazione più lungo in sede di primo rinnovo).
Il contratto di locazione di natura transitoria deve essere redatto in forma scritta e deve essere registrato nei termini presso l’Agenzia delle Entrate, a pena di nullità.
Per quel che concerne le modalità si rimanda a quanto riportato, specificatamente, negli articoli: contratto di locazione ad uso abitativo e contratto di locazione per immobili ad uso commerciale.