Accertamento, riscossione e contenzioso
12 Aprile 2022
Il punto sulla normativa vigente per la lotta alla contraffazione e sulle modalità che gli autori della violazione dovranno seguire per il pagamento della relativa sanzione, alla luce della risoluzione n. 84/E/2019.
Riferimenti normativi – La normativa di riferimento è l’art. 1 D.L. 14.03.2005, n. 35, convertito dalla L. 14.05.2005, n. 80, così come modificato dall’art. 1, L. 13.08.2010, in vigore dal 25.09.2010. Al comma 7 della disposizione in esame è previsto che “È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. (…) Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto di verso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro”.
Soggetti attivi della violazione – I soggetti attivi sono:
Oggetto della violazione – È l’acquisto a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.
Organi demandati all’accertamento della violazione – Le violazioni contemplate al medesimo comma 7 sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Provvedono, inoltre, all’accertamento per le violazioni commesse nell’ambito territoriale di competenza, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Sanzione amministrativa pecuniaria – L’art. 1, c. 8, della citata disposizione legislativa prevede che gli introiti derivanti dall’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria vengano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere poi destinate alla lotta alla contraffazione. Le sanzioni irrogate, invece, dalla polizia amministrativa sono devolute per il 50% all’ente territoriale e per il restante 50% allo Stato.
Modalità di versamento della sanzione – L’estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene mediante versamento con il modello F24 dell’importo dovuto nei termini indicati nell’atto di accertamento notificato. Al fine di consentire l’esatto adempimento ed individuare in modo corretto l’ufficio percettore della somma, la risoluzione n.84/E citata, ha previsto l’istituzione di due codici tributo da utilizzare nella compilazione del modello F24.
Compilazione del modello F24 – L’importo dovuto a titolo di sanzione amministrativa va versato utilizzando il modello F24, che va compilato, a seconda dei casi, nel modo che segue:
Si rammenta che per il pagamento delle sanzioni non è possibile avvalersi dell’istituto della compensazione di cui al D.Lgs. 241/1997.