Accertamento, riscossione e contenzioso

05 Settembre 2024

Contraddittorio preventivo non applicabile ai crediti inesistenti

L’art. 7-bis D.L. 39/2024 esclude dall’obbligo di contraddittorio preventivo quelle contestazioni volte a disconoscere i crediti d’imposta ritenuti inesistenti.

La riforma dell’ordinamento tributario ha coinvolto anche lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000): nell’ambito di un rinnovato rapporto tra Fisco e contribuente, infatti, l’attenzione al contraddittorio preventivo mira a efficientare l’azione amministrativa in termini di riduzione dei costi legati alla gestione del contenzioso tributario (art. 6-bis L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023).

Tale disposizione è stata oggetto di interpretazione autentica per il tramite dell’art. 7-bis D.L. 39/2024, con cui il Legislatore è intervenuto per chiarire l’ambito applicativo della norma sopra citata, descrivendone il perimetro oggettivo. In particolare, l’art. 7-bis D.L. 39/2024 dispone che:

  • il comma 1 dell’art. 6-bis L. 27.07.2000, n. 212 si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti;

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