Accertamento, riscossione e contenzioso
09 Maggio 2024
La nuova disciplina in materia di contraddittorio pare trascurare i tributi amministrati da Regioni ed Enti locali. Tuttavia, la disciplina si applica anche a tali tributi e occorrerà individuare una soluzione.
Il D.M. Economia 24.04.2024 esclude dalle disposizioni in merito al contraddittorio preventivo in vigore dal 30.04.2024 un elenco di 14 tipologie di atti, tutti emessi dall’Amministrazione Finanziaria. Oltre al MEF fanno parte dell’Amministrazione Finanziaria le Agenzie fiscali e la Sogei, ma non gli Enti locali e le Regioni.
Facciamo un passo indietro per ricordare che parte della Giurisprudenza esclude dal diritto al contraddittorio preventivo i tributi locali e quelli non armonizzati. La riforma tributaria, con il D.Lgs. 219/2023, ha superato tali particolarismi riconoscendo che il contraddittorio preventivo è un principio di civiltà giuridica applicabile a tutti i tributi.
Il principio ha trovato posto nell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, stabilendo che gli atti impugnabili dinnanzi agli organi della giustizia tributaria, salvo alcune eccezioni che riguardano sostanzialmente gli atti che non comportano valutazioni di merito, devono essere preceduti obbligatoriamente da un contraddittorio con il contribuente (tralasciamo la decorrenza).