Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Maggio 2024
Se vi è contestuale diritto a pensione nei dipendenti e negli autonomi, in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, la pensione sarà liquidata nei dipendenti.
L’Inps, con il messaggio n. 1256/2024, ha fornito chiarimenti sulle condizioni in presenza delle quali l’assicurato, iscritto sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi, possa scegliere la gestione in cui liquidare l’assegno ordinario di invalidità e in merito alla pensione indiretta, qualora il lavoratore deceduto risulti iscritto sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) sia alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi.
È da ricordare che, nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata nel FPLD e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi l’art. 20, c. 2 L. 613/1966 dispone che in favore dell’assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell’assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Però, possono verificarsi delle situazioni in cui alla data della domanda di trattamento pensionistico o alla data del decesso, per la pensione ai superstiti, tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata nel FPLD sia in una gestione dei lavoratori a