Diritto del lavoro e legislazione sociale
17 Gennaio 2023
Il datore di lavoro può contestare al lavoratore comportamenti contrari ai doveri che scaturiscono dal rapporto di lavoro; la contestazione disciplinare deve essere specifica, tempestiva e immutabile. Occorre attenzione nella stesura.
Il Codice Civile pone in capo al lavoratore subordinato l’obbligo di diligenza, obbedienza e fedeltà, a cui si aggiungono gli obblighi previsti dal contratto collettivo e dai regolamenti aziendali; l’inosservanza degli obblighi può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. L’art. 7, L. 300/1970 prevede anzitutto che le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti; il lavoratore deve conoscere i comportamenti sanzionabili.
La prima cosa che il datore di lavoro deve fare se vuole contestare al lavoratore un comportamento è la contestazione disciplinare, la cui finalità è quella di informare il lavoratore del procedimento disciplinare attivato e consentirgli di giustificarsi.
La contestazione disciplinare deve essere:
Nel caso di ripetizione dello stesso comportamento che, nell’arco temporale di 2 anni, ha dato luogo ad una sanzione disciplinare, il datore di lavoro può contestare anche la recidiva che ha una funzione aggravante; la recidiva deve essere indicata specificatamente nella contestazione disciplinare.
Nel momento in cui il lavoratore riceve la lettera di richiamo, si considera avviata la procedura disciplinare. La sentenza della Cass. del 14/03/2019 n. 7306/2019 chiarisce che nel caso di rifiuto del lavoratore di ricevere la lettera di contestazione disciplinare, questa vada letta dinanzi al lavoratore destinatario, in modo che ne conosca il contenuto; non è sufficiente la mera consegna di una busta chiusa.
Da quando il lavoratore riceve la contestazione disciplinare, ha 5 giorni di tempo, o altro periodo identificato dalla contrattazione collettiva, per presentare le sue giustificazioni; decorso tale periodo, il datore di lavoro, entro i termini previsti dalla contrattazione collettiva, può applicare il provvedimento disciplinare, proporzionale alla gravità del fatto e considerate eventuali recidive.
Le sanzioni disciplinari previste dalla legge sono:
La contrattazione collettiva può prevedere diversi limiti con riferimento alle ore di multa e ai giorni di sospensione.
Il lavoratore, nei 20 giorni successivi all’applicazione del provvedimento disciplinare, può farsi assistere dal sindacato e promuovere la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato; la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia del Collegio.
Una contestazione disciplinare non seguita da alcun provvedimento disciplinare non ha alcuna rilevanza.
È sempre possibile la tutela in sede giurisdizionale.