Coop
13 Settembre 2024
Entro la fine dell’esercizio è opportuno verificare la conformità dello statuto e del regolamento sociale rispetto alla volontà degli organi sociali di contabilizzare i ristorni mutualistici quali componenti di conto economico o come distribuzione di parte dell’utile di esercizio.
Il Principio contabile 28 (Patrimonio netto), così come emendato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il 9.06.2022, prevede ai paragrafi 23A e 23B le indicazioni in ordine al corretto trattamento contabile dei ristorni mutualistici. Il ristorno è un istituto tipico delle società cooperative e rappresenta l’attribuzione ai soci del vantaggio mutualistico realizzato tramite lo scambio tra soci e cooperativa.
Per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, il 31.12.2024 costituisce il 2° anno di applicazione del nuovo principio contabile, considerato che l’entrata in vigore dell’emendamento è stata prevista a decorrere dai bilanci che hanno avuto inizio a partire dal 1.01.2023.
Il Principio contabile citato indica 2 possibili metodi di contabilizzazione del ristorno, il 1° come componente di conto economico, il 2° come distribuzione di parte dell’utile di esercizio. L’utilizzo di uno dei 2 metodi di contabilizzazione non è una scelta discrezionale degli organi societari, ma deve tenere conto delle previsioni statutarie e regolamentari delle cooperativa.
Più in particolare, l’OIC ha voluto associare i 2 metodi di contabilizzazione a 2 fattispecie ben distinte, caratterizzate dall’esistenza o meno, alla data di chiusura dell’esercizio, di un’obbligazione a erogare i ristorni derivante dall’atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento della società cooperativa. In assenza di un’obbligazione ad erogare il ristorno ai soci, questo sarà contabilizzato al pari di una distribuzione di utile.
Diversamente, se l’atto costitutivo, lo statuto o il regolamento prevedono condizioni al verificarsi delle quali sorge in capo alla cooperativa un’obbligazione a corrispondere il ristorno ai soci, il ristorno stesso sarà rilevato quale componente di conto economico nell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio mutualistico con il socio cooperatore.
Diventa quindi fondamentale, per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare, esaminare entro il 31.12.2024 il proprio statuto e regolamento al fine di verificare l’esistenza della citata obbligazione e la compatibilità di tale previsione con l’intenzione del Consiglio di amministrazione di rappresentare contabilmente i ristorni a conto economico o come distribuzione dell’utile di esercizio. Qualora mancasse allineamento tra la previsione statutaria o regolamentare e le modalità di rappresentazione contabile del ristorno, la società cooperativa sarà chiamata a valutare se modificare la modalità di rilevazione dei ristorni o se modificare le proprie norme statutarie o regolamentari.
Riguardo ai termini entro i quali procedere agli eventuali adeguamenti statutari o regolamentari, l’emendamento al principio contabile non offre indicazioni, tuttavia la formulazione letterale porta a concludere che chi volesse contabilizzare i ristorni a conto economico (come costo o rettifica di ricavo) dovrebbe intervenire prima del 31.12.2024, data entro la quale dovranno essere definite le condizioni poste alla base della nascita dell’obbligazione a corrispondere i ristorni.
Viceversa, chi volesse contabilizzare i ristorni quale distribuzione dell’utile di esercizio, non essendo necessaria la presenza dell’obbligazione a erogare i ristorni al termine dell’esercizio, potrebbe ragionevolmente rinviare la delibera di modifica dello statuto o del regolamento in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2023.