Amministrazione e bilancio
28 Luglio 2020
I crediti d'imposta ex art. 120 e 125 D.L. 34/2020 vanno contabilizzati a conto economico ma la dottrina ha fornito diverse interpretazioni sul punto.
Con la circolare 20/E/2020 e il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate emanato il 10.07.2020 è entrata nella fase operativa la vicenda dei crediti d’imposta per le spese di adeguamento dei luoghi di lavoro in relazione alla emergenza Coronavirus e del credito d’imposta da sanificazione e acquisto di dispositivi di sicurezza. I due crediti d’imposta presentano misure analoghe (60% della spesa sostenuta) con massimali diversi (€ 80.000 il credito da adeguamento e € 100.000 quello da sanificazione), anche se nel caso del credito d’imposta da sanificazione occorre attendere la misura ufficiale del medesimo, misura che sarà conosciuta entro l’11.09.2020 tramite Provvedimento della Agenzia delle Entrate. È entrata nel vivo anche la discussione sulla corretta contabilizzazione di detti crediti d’imposta.
Una prima proposta sostenuta da alcuni autori individua la voce E20 del conto economico (voce imposte in avere, quale provento) quale corretta contabilizzazione in contropartita del credito tributario iscritto nell’attivo patrimoniale. Tale tesi valorizza un passaggio del documento OIC 25, in modo particolare il paragrafo 24 che recita: “debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, di ritenute d’acconto subite e crediti d’imposta, se compensabili in base a quanto stabilito dal paragrafo 33, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso”. In base a questo assunto la voce E20 del conto economico va rilevata al netto dei crediti d’imposta e da qui la proposta di contabilizzazione in avere di E20.
Questa tesi però, a parere di chi scrive, non considera un altro passaggio dei documenti OIC, in questo caso il documento 12 in cui si parla dei contributi in conto esercizio affermando che: “Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri”. Nel caso dei crediti d’imposta adeguamento o sanificazione che intervengono su un costo di esercizio risulta evidente la natura di provento destinato a ristorare l’impresa di costi sostenuti (pensiamo all’esempio tipico dei crediti d’imposta per spese di sanificazione che vengono rilevate alla voce B7 del conto economico), il che porta alla scelta di inserire il contributo alla voce A5 del conto economico. Tale iscrizione permette di rispettare il rapporto tra costi e ricavi dell’area caratteristica e il suo utilizzo contribuisce a una più chiara esposizione dei fatti aziendali. Ovviamente il provento iscritto alla voce A5 andrà ripreso tra le variazioni diminutive nel modello Redditi se si riferisce alla sanificazione (art. 125 D.L. 34/2020), mentre nel caso di credito d’imposta da adeguamento (art. 120 D.L. 34/2020) è stata chiarita la natura imponibile ai fini reddituali dalla circolare 20/E/2020.
Peraltro, vi è stato un recente intervento della Agenzia delle Entrate sul tema della contabilizzazione dei crediti d’imposta, in materia di contributo a fondo perduto. La circolare 15/E/2020 lo qualifica come un contributo in conto esercizio in quanto destinato a ristorare costi o mancata produzione di ricavi, e suggerisce l’imputazione a conto economico nella voce A5. La circostanza che il contributo in questione sia erogato nella forma del credito d’imposta non muta, a nostro parere, l’obiettivo per cui esso è stato creato e da qui la tesi più convincente, cioè contabilizzarlo alla voce A5 del conto economico.