Altre imposte indirette e altri tributi
31 Luglio 2024
Commento alla nota informativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 354561/RU.
Gli oli lubrificanti vengono definiti dal legislatore all’art. 62, c. 1, lett. a) del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1992), il quale fa riferimento alle singole nomenclature di quei prodotti assimilati agli oli lubrificanti, quando non utilizzati ai fini di carburazione/combustione (in caso di utilizzo come combustibile, infatti, si applica l’art. 21 e ss. del TUA); a tali prodotti si applica l’imposta di consumo, assimilata alle accise e, quindi, incorporata nel suo testo unico.
L’imposta di consumo non è un’imposta armonizzata (come accade per le accise sui prodotti energetici), proprio in quanto solo alcuni Stati all’interno dell’Unione Europea l’hanno prevista (essi sono Grecia, Portogallo, Polonia e Svezia, tuttavia con aliquote inferiori alla nostra).
L’art. 61 del TUA dispone che obbligati al pagamento dell’imposta sono: