IVA
02 Dicembre 2019
Dal prossimo anno saranno uniformate le regole per tutti gli Stati dell'Unione Europea.
L’invio dei beni in conto deposito al magazzino di un cliente in attesa della vendita, è una tecnica abbastanza utilizzata nel commercio domestico, ma anche in quello internazionale. Quando si superano i confini, però, si incontrano le difficoltà legate all’armonizzazione delle regole fiscali, anche all’interno dell’Unione Europea.
Il contratto internazionale di “Consignment stock” o “Call-off-stock”, equivalente al nostro conto deposito, prevede il differimento del trasferimento della proprietà al momento del prelievo da parte del cliente o di un terzo. Fino a quel momento i beni sono di proprietà del fornitore. Il cliente, che può essere un utilizzatore o un distributore, è solitamente individuato al momento del trasferimento della merce, per distinguere l’operazione dalla tentata vendita.
Le singole legislazioni dei Paesi membri trattano il contratto in questione con modalità diverse, compatibili con la direttiva ma non tra di loro.
In linea di principio l’operazione dovrebbe essere assimilata a un trasferimento (esente) a sé stesso nel Paese di destinazione seguito da una cessione imponibile effettuata in quel Paese. La prima parte dell’operazione, quindi, è assimilata alla cessione intracomunitaria e determina l’obbligo per il fornitore di identificarsi ai fini Iva nel Paese di destinazione delle merci.
Si tratta, evidentemente, di un onere rilevante per soggetti che magari stanno semplicemente sondando nuovi mercati o realizzando operazioni di non rilevante importo.
Per tale ragione alcuni Paesi UE consentono una semplificazione. In sostanza l’acquisto intracomunitario è differito al momento in cui si verifica il passaggio della proprietà o, comunque, entro un lasso di tempo ragionevole (un anno). La semplificazione evita l’obbligo di identificazione nello Stato di destinazione. Anche l’Italia adotta tale semplificazione (cfr. risoluzione del 18.10.1996, n. 235), per quanto non tutti i Paesi, purtroppo, la consentono.
Le regole così descritte sono destinate a essere uniformate in tutta l’Unione in applicazione della Direttiva 2018/1910/Ue che ha inserito un nuovo art. 17-bis nella Direttiva Iva. La modifica avrà effetto dal 1.01.2020 e la nuova regola sarà immediatamente esecutiva anche in Italia, che potrà inserirla nel decreto Iva. Cadranno così le incertezze degli operatori.
Il nuovo art. 17-bis intende garantire che, a partire dal 2020, si verifichi un’unica cessione di beni nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di destinazione. La nuova disciplina, pertanto, fissa il momento impositivo al momento del prelievo dei beni e non al momento del trasporto.
La sospensione può durare al massimo per 12 mesi. Sono previste ulteriori condizioni sostanziali e di monitoraggio dell’operazione. In particolare, il fornitore non deve disporre né di una sede, né di una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione. Al momento in cui avrà inizio la spedizione dovrà essere nota sia l’identità sia il numero di identificazione Iva del destinatario e deve essere compilato l’Intrastat. Inoltre, occorre compilare un apposito registro di carico e scarico utile anche a vincere le presunzioni di acquisto e vendita.