IVA

14 Dicembre 2022

Conservazione delle fatture elettroniche a cavallo d'anno

Dal punto di vista normativo la conservazione di documenti informatici è sancita dall’art. 2215-bis c.c., mentre in ambito tributario è prevista dal D.M. 17.06.2014; queste norme stabiliscono le medesime scadenze, ma sarà sempre così?

Tutti siamo a conoscenza che il termine ultimo per conservare documentazione informatica fiscalmente rilevante riferita a un determinato periodo di imposta è l’ultimo giorno dei 3 mesi successivi allo scadere dell’invio telematico della relativa dichiarazione dei redditi. Ne consegue che il legislatore non ha voluto fare riferimento ai termini della dichiarazione annuale Iva per la conservazione delle fatture elettroniche e tipicamente riguardante una intera annualità “solare” (gennaio-dicembre). Al contrario, la dichiarazione dei redditi può anche riferirsi a un periodo diverso, stabilito nello statuto societario. Fatta questa premessa, quale sarà quindi la scadenza delle fatture elettroniche ricomprese in 2 diversi periodi di imposta?

La risposta è contenuta nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 10.04.2017, n. 46/E: “In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile”. Pertanto, ipotizzando che l’anno fiscale sia 1.03.2020-28.02.2021, come dobbiamo comportarci per la conservazione delle fatture elettroniche datate anno 2021?

Nell’esempio prospettato, i normali termini di 11 mesi della trasmissione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo 1.03.2020-28.02.2021 è il 31.01.2022, termine successivo al 31.12.2021 (data anno delle fatture elettroniche). Occorrerà quindi fare riferimento quale “prima dichiarazione dei redditi utile” a quella da presentare proprio entro il 31.01.n+1 (2022), anno successivo al 31.12.2021.

Pertanto, i documenti Iva 2021 dovevano essere messi in conservazione entro il 30.04.2022 insieme a tutti gli altri documenti e libri contabili (non Iva) riferiti al periodo di imposta 1.03.2020-28.02.2021 (la cui dichiarazione dei redditi doveva presentarsi entro il 31.01.2022: prima dichiarazione utile successiva al 31.12.2021). Proseguendo nel ragionamento, le fatture elettroniche e i registri Iva tenuti digitalmente e riferiti all’anno 2022 andranno messi in conservazione entro il 30.04.2023 insieme a tutti gli altri documenti e libri contabili (informatici) riferiti al periodo di imposta 1.03.2021-28.02.2022.

Invece, per i soggetti ad anno solare, i registri Iva digitali e le fatture elettroniche riferite all’anno 2021 andranno poste in conservazione entro il 28.02.2023, mentre quelli riferiti all’anno 2022 entro il 29.02.2024; termini, questi, decisamente più dilatori. In questo contesto anche i revisori legali dei conti, i membri dei collegi sindacali e i consulenti di fiducia delle imprese – quali noi commercialisti – devono porre una certa attenzione affinché siano rispettati i termini di legge e di conseguenza i principi di corretta amministrazione.

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