ETS ed Enti non commerciali
20 Giugno 2024
Le conseguenze patrimoniali dello scioglimento di un ente del Terzo settore e di un’impresa sociale sono disciplinati rispettivamente dai D.Lgs. 117/2017 e 112/2017. I passaggi che un ETS o un’impresa sociale devono rispettare per potersi estinguere.
La disciplina dello scioglimento di un ente del Terzo settore (ETS) diverso da impresa sociale è contenuta all’art. 49 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). L’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) accerta, anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del Tribunale ove ha sede l’ufficio del Registro unico presso il quale l’ente è iscritto; chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione all’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell’ente dal Registro.
Tuttavia, è bene ricordare che l’ETS non è una natura giuridica, bensì una qualifica attribuita dal Codice del Terzo settore ad alcune tipologie di enti. È quindi doveroso ricercare la disciplina civilistica di scioglimento a seconda della natura dell’Ente. Ad esempio, nel caso delle associazioni, l’art. 21 c.c. afferma che per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, ovviamente costituiti in assemblea straordinaria.
Nel caso di fondazione invece, oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile, secondo l’art. 27 c.c.