Amministrazione e bilancio
08 Agosto 2024
La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza 18.07.2024, n. 29089, si è pronunciata sull’equiparazione della mancata istituzione delle scritture contabili alla fattispecie della distruzione e dell’occultamento delle medesime.
Preliminarmente si sottolinea come per l’opinione comune in dottrina si consideri presupposto necessario delle condotte di occultamento e distruzione, il fatto che le scritture esistano (per l’occultamento) o quanto meno siano esistite (per la distruzione).
La versione letterale della norma assegna rilevanza solo alla violazione degli obblighi di conservazione, mentre l’omessa istituzione delle scritture contabili e dei documenti viene sanzionata solo in via amministrativa dall’art. 9, c. 1 D.Lgs. 471/1997 (contra, ma costituente tesi minoritaria, V. Napoleoni “I Fondamenti del nuovo diritto penale tributario” Milano 2000, il quale ha invece espresso perplessità circa l’opportunità politico-criminale in ordine a un differente trattamento sanzionatorio riservato alla mancata istituzione delle scritture contabili rispetto al loro occultamento/distruzione).
Le condotte tipiche consistenti nell’occultamento e nella distruzione delle scritture contabili hanno natura commissiva e, quindi, non possono consistere in una mera omissione, nel cui paradigma assumerebbe rilevanza la mancata istituzione delle medesime. Le due fattispecie di occultamento e distruzione possono avere a oggetto anche solo una parte della documentazione e persino un solo documento, purché la condotta sortisca l’effetto di rendere meno agevole la ricostruzione dei redditi conseguiti e del volume d’affari realizzato (si veda Cassazione, Sez. III, 28.05.2002, n 20786).