Imposte dirette
23 Aprile 2024
I momenti rilevanti relativi alla spettanza, alla misura e all’utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni 4.0 sono la consegna del bene, la messa in funzione e l’interconnessione.
Ai fini della determinazione del credito di imposta su beni strumentali 4.0, vale il principio secondo il quale l’imputazione degli investimenti effettuati al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, cc. 1 e 2 del Tuir. Per cui, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Le immobilizzazioni materiali comprese nelle sottovoci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà (OIC 16).
Anche solo la prenotazione del bene ossia l’accettazione da parte del venditore dell’ordine e l’avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, entro il 31.12 permette di fissare la misura dell’agevolazione in quella dell’anno di prenotazione (a condizione che la consegna del bene avvenga nei termini fissati dalla L. 178/2020).
Il concetto di entrata in funzione del bene è invece collegato all’esercizio a partire dal quale sono deducibili le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 102, c. 2 del Tuir.
L’utilizzo del credito di imposta in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, è possibile dall’anno di avvenuta interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per quanto riguarda la comunicazione preventiva dell’utilizzo del credito (introdotta dall’art. 6, D.L. 29.03.2024 n. 39) sono attesi chiarimenti circa la definizione dell’intenzione di effettuare gli investimenti e della realizzazione degli stessi.
Il credito di imposta è indicato infine in dichiarazione dei redditi nel quadro RU. In particolare, nel modello Redditi 2024 sono riportati:
Non c’è più il rigo RU141 dove potevano essere riportate le variazioni rispetto alle prenotazioni comunicate nell’anno precedente. Rimane la colonna 1 del rigo RU12 – Credito d’imposta residuo che può essere barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d’imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l’importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 del rigo RU12 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo inferiore all’ammontare residuo.
Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 8.01.2024 n. 1 il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che siano spettanti (circ. Ag. Entrate 11.04.2024, n. 8/E par. 2.2). Risulta applicabile la sanzione per errori formali (art. 8, c. 1 D.Lgs. 471/1997).