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25 Marzo 2022
La disciplina del credito d’imposta beni strumentali 2021 si può applicare anche per i beni consegnati fino al 31.12.2022 (al posto del precedente 30.06.2022) se la prenotazione è avvenuta entro il 31.12.2021.
Il Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021) all’art. 3-quater ha prorogato la validità della disciplina 2021 relativa ai crediti d’imposta in beni strumentali diversi dai beni Industria 4.0 fino al 31.12.2022 (al posto del precedente 30.06.2022), a condizione che:
Il credito è riconosciuto nella misura del 10% del costo dei beni strumentali materiali diversi dai beni Industria 4.0 fino al limite di 2 milioni di investimenti. La medesima misura si applica anche ai beni immateriali, tuttavia il limite è di 1 milione di investimenti. Per gli investimenti materiali e immateriali relativi al lavoro agile invece la misura è del 15%.
La misura del credito è correlata al momento di effettuazione dell’investimento che, nel caso più diffuso del bene mobile acquistato, coincide con la consegna del bene.
Differente momento invece può essere quello da cui è possibile l’utilizzo del credito, perché se l’effettuazione cristallizza la disciplina di riferimento, l’utilizzo è legato invece all’entrata in funzione del bene (o interconnessione). Da quel momento è possibile utilizzare il credito in compensazione. Tipicamente il bene materiale che viene consegnato entra in funzione nel medesimo momento; pertanto, spesso i 2 momenti (di effettuazione e di utilizzo) si trovano a coincidere.
In quante quote utilizzare il credito? Se si avverano le condizioni sopra citate, ossia il bene è stato prenotato e si è pagato l’acconto almeno del 20% entro il 31.12.2021 e la consegna è già avvenuta o avverrà entro il 31.12.2022, il credito può essere utilizzato in un’unica quota, ovviamente dopo che è avvenuta appunto la consegna del bene e lo stesso è entrato in funzione.
Esempio – Si pensi al bene materiale (non 4.0) prenotato entro il 31.12.2021 ma la cui consegna avverrà il 30.04.2022: non si potrà utilizzare il credito prima del 30.04.2022, data in cui il bene verrà consegnato e entrerà in funzione, pur potendo fruire dell’aliquota del 10% della disciplina del 2021. In questo caso il codice tributo da utilizzare è “6935” e quale anno andrà indicato il 2022, poiché la risoluzione 3/E/2021 e poi la 68/E/2021 hanno disposto di indicare l’anno di entrata in funzione o interconnessione del bene.