Diritto privato, commerciale e amministrativo
25 Maggio 2024
La caparra confirmatoria può essere costituita attraverso la dazione di un assegno bancario ma l’efficacia della tutela propria dell’istituto è subordinata all’incasso.
Di recente, inoltre, la Suprema Corte (Cass., sent. 31.03.2022, n. 10366) ha affrontato la disciplina del rapporto sussistente tra l’istituto della caparra confirmatoria e l’assegno bancario quale modalità di perfezionamento del suddetto patto accessorio.
Al riguardo, la Cassazione ha in primis chiarito che la caparra confirmatoria può essere costituita attraverso la dazione di un assegno bancario, “[…] perfezionandosi l’effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine” (Cass., sent. 31.03.2022, n. 10366).
Tuttavia, risulta onere a carico del prenditore del titolo, secondo la giurisprudenza di legittimità, quello di incassare lo stesso, così che la condotta della parte che, come nel caso di specie di cui alla sentenza della Cassazione, non incassa l’assegno risulta contraria al dovere generale di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. In particolare, con questo comportamento il creditore viola il suo dovere di cooperare in maniera leale all’adempimento del debitore, pertanto, il prenditore: