Paghe e contributi
20 Aprile 2024
Con la circolare 18.04.2024, n. 57 l’Inps ha fornito le istruzioni operative per il riconoscimento delle nuove percentuali di congedo parentale previste dalla legge di Bilancio 2024.
La legge di Bilancio 2024 ha previsto all’art. 1, c. 179 un nuovo intervento in materia di congedo parentale: richiamando l’art. 34, c. 1, primo periodo D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico a sostegno della genitorialità), dispone una misura che incentiva l’accesso dei genitori (alternativamente fra loro) ai periodi di congedo, rendendolo maggiormente appetibile dal punto di vista economico.
In base alle nuove previsioni normative, i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese, hanno diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 60% per un ulteriore mese; questa misura trova applicazione entro i 6 anni di vita del bambino e sostituisce la percentuale del 30%, prevista dalla normativa originaria.
La misura, che ha carattere strutturale, è interessata anche da una misura transitoria, valevole solo per l’anno 2024: la percentuale del 60% infatti per il 2024 è elevata all’80%, garantendo, quindi, 2 mesi di congedo parentali indennizzati alle medesime condizioni economiche del congedo obbligatorio.
La misura, che non interviene sulla durata complessiva del congedo (confermata nella misura massima di 9 mesi quale sommatoria del congedo garantito a entrambi i genitori, elevata a 10 o 11 mesi in funzione di determinate condizioni), ma solo sull’indennizzo economico, pone di fronte a nuovi scenari.
Con la circolare n. 57/2024, l’Inps interviene sul tema, condividendo le istruzioni operative per la fruizione della nuova percentuale del 60% dedicata al secondo mese di congedo parentale, elevata all’80% per l’anno 2024.
Nello specifico, condividendo anche 7 esempi operativi, l’Istituto specifica che il congedo parentale è indennizzabile in misura maggiorata (come previsto dalle leggi di Bilancio rispettivamente per l’anno 2023 e per l’anno 2024) anche nei casi in cui il congedo di maternità termini successivamente al 31.12.2022 o al 31.12.2023, per effetto dei periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro; pertanto, la previsione normativa della legge di Bilancio 2024 interessa esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2023.
L’Istituto precisa, inoltre, che la previsione contenuta nell’art. 1, c. 179 della legge di Bilancio 2024 non è una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un mese ulteriore, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione. Pertanto, nel caso di figlio nato a partire dal 1.01.2024, il diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per il 2024 (al 60% a partire dal 1.01.2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione. Lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1.01.2023 in relazione a quanto previsto dall’art. 1, c. 359 della legge di Bilancio 2023.
Si ricorda che le disposizioni previste nel D.Lgs. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggiore favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (art. 1 D.Lgs. 151/2001); ne consegue una piena compatibilità tra l’elevazione dell’indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell’indennità di congedo parentale così come prevista nel novellato art. 34 D.Lgs. 151/2001.
L’istituto, da ultimo, ricorda che i genitori dovranno presentare la domanda in modalità esclusivamente telematica con le consuete modalità e a tal proposito giova ricordare che, a oggi, la domanda telematica non permette di dichiarare se l’altro genitore ha già fruito o meno (in tutto o in parte) della misura maggiorativa prevista dalle leggi di Bilancio per l’anno 2023 e 2024; pertanto, sarà necessario che il lavoratore fornisca apposita dichiarazione al datore di lavoro, così che lo stesso possa operare correttamente il conguaglio dei periodi in busta paga.
L’Inps fornisce inoltre i nuovi codici per l’indicazione in modello UniEmens dei periodi di conguaglio, definendo il codice PG2 per i conguagli orari e PG3 per i conguagli giornalieri, confermando che tali codici, legati al codice conguaglio L330, devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024.
Per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito, l’obbligo delle nuove codifiche decorre dai flussi UniEmens di competenza febbraio 2024 (cedolini di febbraio 2024 elaborati con gli eventi di competenza gennaio 2024).
Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio, febbraio e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione. Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047”. Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/VIG) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.